Protezione internazionale con riguardo ai figli minori

Protezione internazionale con riguardo ai figli minori Interpretazione della contrattazione collettiva Demanio marittimo Detenzione domiciliare speciale Il comodato Grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento Risarcimento non adeguato Ordinaria litigiosità familiare Tolleranza degli abusi Inganni Registrazione fonografica di colloqui tra presenti Obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione Distinzione tra irrevocabilità della sentenza е inoppugnabilità della sentenza Pene sostitutive Nullità della notificazione dell’atto introduttivo Video realizzato in luogo di privata dimora Danno da perdita del rapporto parentale Danno biologico terminale Bancarotta fraudolenta documentale Accesso ai programmi di giustizia riparativa Ipotesi di lieve entità Pena pecuniaria Casi di ricorso per cassazione Casi di appello del Pubblico Ministero Reato di acquisto di sostanza stupefacente Reato di favoreggiamento personale al fine di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso Reato favoreggiamento personale Interpretazione del contratto collettivo La gelosia quale aggravante Circostanze aggravanti nel reato di atti persecutori Rinnovazione Mutamento del fatto Il reato di furto dopo la Riforma Cartabia Presupposti per la concessione della pena sostitutiva Famiglie di fatto e reato di maltrattamenti La valutazione dell'attendibilità della persona offesa dal reato La sospensione condizionale della pena Presupposti della revoca Abnormità strutturale e abnormità funzionale Matrimonio per prova Sostituzione della sanzione detentiva Sospensione del processo e messa alla prova Riparazione per ingiusta detenzione Obbligo di motivazione rafforzata Stillicidio di azioni giudiziarie Conversione della pena detentiva in quella pecuniaria Pene sostitutive Ricorso per cassazione Finalità La valutazione del giudice Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Condotte con finalità di terrorismo L'istituto della continuazione Dolo e vizio parziale di mente Reato di produzione di materiale pedopornografico Gli "screenshots" Incompatibilità tra il beneficio della messa alla prova e lo stato detentivo del richiedente Revoca del provvedimento con messa alla prova Il concetto di "incidente stradale" Giudizio di appello Il segreto professionale Reciproco riconoscimento Mandato di arresto europeo Requisito della convivenza nel reato di maltrattamenti Accesso a materiale pornografico Detenzione Il diritto all'inviolabilità delle comunicazioni Norma interpretativa Costituzione di una servitù coattiva di passaggio Tratta di esseri umani Reverse engineering Rivelazione di segreti scientifici o industriali Violenza economica Critica sindacale Diffamazione militare Delitto di lesioni personali Delitto di scambio elettorale politico-mafioso Scambio elettorale politico-mafioso Consoli stranieri in Italia Minori Stranieri Non Accompagnati Protezione dei minori Coniuge separato senza addebito Incentivo all’esodo Indennità di fine rapporto erogata al coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di divorzio Eredità devoluta a minori o incapaci Procedimenti in materia di famiglia Rinvio pregiudiziale Beni immobili vacanti Divieto degli atti d’emulazione Abbandono liberatorio Diritto di disporre Rinunciabilità del diritto di proprietà immobiliare Unione civile Assegno Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti Conversazioni captate Ordinanza di ammissione alla prova Reato di violenza sessuale Prostituzione Ignoranza purgazione Pena detentiva Uccellagione Associazione per delinquere Violazione dei provvedimenti Condotte maltrattanti Quasi flagranza Circostanza aggravante dei futili motivi Circostanza aggravante comune consistente nell'avere agito con crudeltà Il foglio di via Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di un minore di anni diciotto Violazione degli obblighi di assistenza familiare Il requisito della verità Libertà di manifestazione del pensiero Il Giudice Disciplina della protezione Trattamento dei dati personali Protezione delle persone fisiche Il diritto di critica Indagine di legittimità Diritto di critica politica Posidonia oceanica Captatore in dispositivo elettronico Vittimizzazione Fare sesso in auto bagno di un autogrill sessualmente espliciti Indagini genetiche Allontanamento di urgenza dalla casa familiare Stato d'ansia Reiterazione degli atti persecutori pena illegale nudo su una spiaggia Custodia Lido Furto di legname Intercettazioni La motivazione Tradimento virtuale Riconoscimento Diffamazione commesso Olocausto ebraico Risocializzazione del condannato Applicazione della messa alla prova Curva di Widmark Violenze Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili Il diritto di cronaca giudiziaria Responsabilità della pubblica amministrazione Rifiuto di accertamento del tasso alcolemico rapporto di coniugio Obblighi cautelari Natura giuridica del 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testimoniare Regime di procedibilità di un reato Paternità dei post diffamatori Locus commissi delicti La rinuncia alla prescrizione Adeguatezza Non contestazione Legittimazione ad agire grave o reiterata I limiti di pena edittale Diritto all'identità personale Protezione sussidiaria Pedinare l’amante Ex amante Comunicare l'infedeltà Presunto tradimento Mancata allegazione Bancarotta semplice Guardie giurate materiale pedopornografico Lancio di oggetti dal cavalcavia Stile di vita della persona offesa  Testimonianza della persona offesa volontaria assunzione di alcolici Inoltro post diffamatori Stalking indiretto Nozione di continuazione Bene giuridico Tempestività Lap dance Atti osceni Revoca della pena sostitutiva Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità Obbligo motivazionale Lavoro di pubblica utilità sostitutivo Messaggi telefonici Misure cautelari in materia di violenza domestica Tartan scozzese Privazione della funzione genitoriale Chat whatsapp Assoluta 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in tema di stupefacenti Pena per coloro che concorrono nel reato Luogo di consumazione della truffa on line Assenza per malattia Assistenza a persona disabile Permessi ex lege n. 104 del 1992 Il diritto all'accertamento dello status filiationis Anonimato al momento del parto Luna di miele da incubo Affidamento dei figli minori Suocera invadente Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina Il processo penale minorile Messa alla prova minori Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità La libertà sessuale Forare gli pneumatici Bullismo in ambito scolastico Bullismo Responsabilità dei genitori per il delitto compiuto dal figlio Reazione Espressioni utilizzate Paternità dei post Esercizio arbitrario Colluttazione con caduta Sentenza di condanna Preordinazione del delitto Dichiarazione congiunta di riconoscimento del minore internet providers Accerchiamento Principio di legalità della pena Determinazione del reato più grave Il Ravvedimento Permesso premio La liberazione anticipata Pirateria Furto aggravato Risarcimento integrale del danno Smishing Convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge Mago Contraffazione o alterazione Fake lab Monopattino Modifica del programma di trattamento termine di decadenza Decisione Manifesta ubriachezza intollerabilità della convivenza dichiarazione di addebito Materiale fotografico Abusiva occupazione di un bene immobile Apprezzamento della prova indiziaria Allontanamento Giudizio di rinvio dopo annullamento Orario di lavoro discriminazione Azioni vessatorie La nozione Appropriazione Pubblicità ingannevole Tenore espressivo Aumento della pena Reato di esercizio di una casa di prostituzione Rapporto di coniugio Unicità del disegno criminoso rimessione Il dolo nel reato di ricettazione Contraffazione di marchi e segni distintivi Disciplina del marchio Il reato di strage Produzione di materiale pornografico Amore malato Sindrome di alienazione parentale Rivelazione di segreto professionale Tradimento finto Colloqui 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Applicazione della sanzione sostitutiva Sospensione condizionale Circostanza attenuante Delitto di Revoca de plano La sanzione accessoria Valutazione della prova indiziaria Il mutuo Furto in abitazione Contesa per ragioni sentimentali più probabile che no Individuazione dei criteri Mancato pervenimento del programma Contenuto e idoneità Motivi di legittimo sospetto Sentimento di affezione e solidarietà Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi Ordine europeo di indagine Dati esterni alle telecomunicazioni Misure cautelari personali Procedimenti cumulativi Principio del contraddittorio nella Messa alla prova Prognosi di non recidivanza Condanna a pena sostitutiva Versamenti di danaro Principio di retroattività Pena detentiva Condotte plurime Vaglio discrezionale Termini per richiedere Appropriazione indebita Sospensione della Qualificazione giuridica diversa Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni Omesso risarcimento dei danni Partecipazione morale Relazione affettiva La praticabilità della sospensione con messa Provvedimento di rigetto Categoria della abnormità Procura speciale La tecnica del copia e incolla Materia regolata da più leggi penali Provvedimento di revoca Tendenza alla devianza Assunzione di nuovi mezzi di prova Mancata adozione della messa alla prova Possesso nel reato di furto Ordine di indagine europeo Rapporto di natura Comportamento non equivoco Il diritto di critica giornalistica Il diritto di critica politica Attività di introduzione di armi interdittiva antimafia Foto felici Saluto fascista Condotta del giornalista Oltraggio a pubblico ufficiale Causa di non punibilità Fattispecie dell'omicidio preterintenzionale Estremi del delitto tentato Ricorso straordinario per errore Presupposti per la misura alternativa Elementi costitutivi della premeditazione Sostituzione della pena detentiva Dichiarazioni indizianti Condotta persecutoria Confisca di prevenzione Abnormità funzionale Contestazione puntuale della recidiva Ordinanza 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della reclusione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale Disegno o modello comunitario Fabbricazione e commercio di beni Provvedimento di nomina dell'amministrazione di sostegno Interruzione del processo Successione a titolo Residenza abituale Atti posti in essere da soggetto Intervento obbligatorio Associazione temporanea di imprese Stato di abbandono del minore straniero Stato di abbandono Mobbing e Straining Danni conseguenti ad attività lavorativa eccedente la ragionevole tollerabilità Rapporto tra testo scritto Espromissione Liquidazione del danno ascrivibile alla condotta illecita Disponibilità Legittima difesa Valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa Circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa stato di figlio nei confronti del genitore intenzionale Criterio del “disputatum” Assegno bancario postdatato Liquidazione del danno biologico trasmissibile Biglietto del gioco del lotto Contrasto di giudicati Risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche Documento nuovo in grado di appello Offerta informale Risoluzione del contratto di affitto al coltivatore diretto Consulenza tecnica La confessione La gelosia rinnovazione dell'istruzione dibattimentale Coinvolgimento del minore Conseguenze giuridiche del reato di rapina Elemento soggettivo nell'omicidio preterintenzionale Dolo eventuale nel delitto di lesioni Sentenza di assoluzione Riapertura dell'istruttoria in appello Vizio di motivazione deducibile in cassazione Danno endofamilare Offerta non formale Circolazione della prova Verbale di accertamento di un incidente stradale Diritto del possessore al rimborso delle spese per riparazioni straordinarie della cosa Pactum de non exequendo ad tempus Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili Domanda di revocazione per errore di fatto Circolazione di veicoli Terzo trasportato Sinistro stradale con pluralità di danneggiati Clausole claims made Privata dimora rendita vitalizia Imputazione del pagamento Istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta Servitù per vantaggio futuro Contratto condizionale Azione surrogatoria Acquisto di immobile da uno dei coniugi successivamente al matrimonio Clausola penale Dazione differita della caparra confirmatoria Risoluzione del contratto preliminare per inadempimento Sottrazione internazionale di minore Impossibilità di provvedere ai propri interessi rate swap Intervento in appello costitutore di una banca di dati Competenza del Tribunale per i minorenni Limiti del giudicato Affidamento familiare "sine die" Compensazione impropria Deindicizzazione Interruzione del processo Incapacità a testimoniare Risarcimento del danno subito dal figlio Reati culturali Dare in sposa la propria figlia Relazione sentimentale durante il matrimonio Il requisito della continenza Bacheca facebook Principio di libertà della prova Pressione psicologica Ripetibilità delle somme percepite a titolo di 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Con riguardo alla protezione internazionale, il comma 2 dell’art.6 d.lgs. n. 25/2008, quale modificato dal d.lgs. n. 142/2015, in attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, prescrive che «La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all’atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore».
L’art.7 della citata direttiva n. 2013/32/UE stabilisce, al comma 3, che «Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto, o un adulto responsabile per lui secondo la legge o la prassi dello Stato membro interessato, o tramite un rappresentante».
Al minore bisognoso di protezione viene garantito quindi il diritto d’asilo, ma la sua incapacità di agire comporta che un rappresentante legale agisca nel suo interesse nella presentazione della domanda di protezione internazionale e, laddove il minore, non coniugato, sia presente sul territorio nazionale insieme al genitore, che esercita la responsabilità genitoriale, la domanda presentata dal genitore si deve intendere persino automaticamente «estesa anche al figlio minore»; comunque «La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore».
La norma deve essere interpretata tenendo conto che, nella materia della protezione internazionale, il minore capace di discernimento e in grado di esprimere liberamente il proprio consenso (si pensi ai cd. «grandi minori») non è privato del diritto di chiedere, anche per suo conto, la protezione internazionale. E, infatti, il comma 3 dell’art.6 D.lgs. 25/2008, riguardo ai
minori non accompagnati, stabilisce che «La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell’articolo 19. La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore». E il successivo art.19 riconosce al minore non accompagnato la capacità di formulare da solo la richiesta di protezione internazionale, prevedendo che al minore, non accompagnato, che abbia espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale sia «fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda» e sia «garantita l’assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l’esame della domanda».
Ai sensi dell’art.6, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 25/2008, pertanto, il minore può presentare domanda di protezione internazionale personalmente, per il tramite del genitore – nei casi in cui, ad esempio, i profili di persecuzione attengano solo alla sua persona e non anche agli altri componenti del nucleo familiare, – o del tutore ovvero in via autonoma, qualora non sia accompagnato in Italia da un genitore o un legale rappresentante.
Si deve poi richiamare l’art.23 (Mantenimento dell’unità familiare) della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione aria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che ai primi due paragrafi recita: «1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l’unità del nucleo familiare. 2. Gli Stati membri provvedono a che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare».

La Corte di Giustizia (sentenza 4/10/2018, C-652/16, è intervenuta, su rinvio pregiudiziale del giudice bulgaro, in una causa introdotta con ricorso giurisdizionale da una cittadina azera, a fronte del diniego in sede amministrativa di una domanda di protezione internazionale presentata da detta sig.ra per lei e suo figlio. La ricorrente invocava sia le persecuzioni di cui sarebbe stata vittima il coniuge da parte delle autorità azere (ma la domanda da questi presentata era stata respinta anche in sede giurisdizionale) sia circostanze che la riguardavano individualmente. La domanda di rinvio pregiudiziale concerneva l’interpretazione, oltre che della direttiva 2013/32/UE, anche della direttiva 2011/95/UE.
La Corte UE, dopo avere affermato (par.51) che «nell’ambito dell’esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale, si deve tener conto delle minacce di persecuzione e di danni gravi incombenti su un familiare del richiedente, al fine di determinare se quest’ultimo, a causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a siffatte minacce», ha, in particolare, chiarito che un membro di una famiglia ben può presentare la propria domanda di protezione, anche a nome di un membro minore della famiglia stessa. Invero, (par.54), quanto ai minori, l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 prevede che questi devono essere abilitati a presentare una domanda di protezione internazionale per proprio conto negli Stati membri che riconoscono ai minori la capacità di agire in giudizio; in tutti gli Stati membri vincolati da tale direttiva, essi devono essere abilitati a presentare una domanda di protezione internazionale tramite un rappresentante adulto, come un genitore o un altro membro adulto della famiglia, in quanto (par.55) «da
tali disposizioni risulta che la normativa dell’Unione non osta né a che più membri di una famiglia, come, nel presente caso, la sig.ra e il sig. presentino ciascuno una domanda di protezione internazionale né a che uno di essi presenti la propria domanda anche a nome di un membro minore della famiglia, quale …».
Il giudice del rinvio aveva posto altra questione pregiudiziale: «se l’articolo 3 della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro di prevedere, in caso di riconoscimento della protezione internazionale a un membro di una famiglia, l’estensione del beneficio di tale protezione ad altri membri di detta famiglia» (cd.  riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria «a titolo derivato» ai familiari).
La Corte UE ha chiarito (par.68) che la Direttiva 2011/95 (come la Convenzione di Ginevra del 1951) non prevede una siffatta estensione dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai familiari, che non abbiano individualmente diritto a tale status, della persona alla quale tale status è concesso. Infatti, dall’articolo 23 di tale direttiva deriva che quest’ultima si limita a imporre agli Stati membri di adattare il loro diritto nazionale in modo tale che siffatti familiari, in conformità ai procedimenti nazionali e nei limiti in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale dei suddetti familiari, «possano aver diritto a taluni vantaggi, che comprendono in particolare il rilascio di un titolo di soggiorno, l’accesso al lavoro o all’istruzione e che hanno ad oggetto il mantenimento dell’unità del nucleo familiare».
Quindi la Corte UE ha precisato (par. 74) che, pur avendo gli Stati membri un certo margine di discrezionalità nel trattare l’eventuale connessione tra siffatte domande di protezione internazionale (ove presentate separatamente dai membri della stessa famiglia), «l’articolo 3 della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro, in caso di riconoscimento, in forza del sistema istituito da tale direttiva, della protezione internazionale a un membro di una famiglia, di prevedere l’estensione del beneficio di tale protezione ad altri membri di detta famiglia, purché questi ultimi non rientrino in una causa di esclusione di cui all’articolo 12 della stessa direttiva e la loro situazione presenti, a motivo dell’esigenza di mantenimento dell’unità del nucleo familiare, un nesso con la logica della protezione internazionale». Invero, laddove il diritto nazionale preveda il riconoscimento automatico dello status di rifugiato a familiari di una persona alla quale tale status è stato conferito in forza del sistema istituito dalla direttiva 2011/95, ciò «non è, a priori, privo di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale». La stessa direttiva 2011/95 riconosce l’esistenza di un legame tra i provvedimenti necessari per la protezione della famiglia del rifugiato e, in particolare, per garantire il mantenimento dell’unità del nucleo familiare del rifugiato e «la logica della protezione internazionale», prevedendo, in termini generali, all’articolo 23, paragrafo 1, l’obbligo per gli Stati membri di provvedere al mantenimento dell’unità del nucleo familiare del beneficiario di protezione internazionale.

Con la sentenza successiva del 9/11/2021 (Causa C-91/20, LW), su domanda di pronuncia pregiudiziale vertente (in causa pendente davanti al giudice tedesco promossa dalla madre tunisina, a nome e per conto della figlia minore, nata, in Germania, nel 2017, da relazione tra la prima e un cittadino siriano, invocando il diritto della minore, cittadina tunisina anch’essa, non coniugata allo status di rifugiato già riconosciuto a suo padre in Germania) sull’interpretazione dell’articolo 3 e dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, si è ribadito che un’eventuale disposizione nazionale, che preveda l’estensione automatica titolo derivativo dello status di rifugiato al figlio minore di una persona alla quale è stato riconosciuto tale status, indipendentemente dal fatto che tale figlio abbia individualmente o meno diritto al riconoscimento di detto status, è connessa alla «logica della protezione internazionale», anche se possono esserci situazioni in cui siffatta estensione automatica potrebbe non essere conforme alla direttiva 2011/95 e cioè quando ciò si è incompatibile con lo status giuridico personale del familiare interessato. Una disposizione nazionale che contempli tale estensione automatica, a titolo derivato, dello status di rifugiato al figlio minore di una persona, alla quale è stato riconosciuto tale status, indipendentemente dal fatto che tale figlio abbia o meno individualmente diritto al riconoscimento del suddetto status e anche nel caso in cui lo stesso figlio sia nato nello Stato membro ospitante, in quanto «persegue l’obiettivo di proteggere il nucleo familiare dei beneficiari di protezione internazionale e di mantenerne l’unità», è connessa alla «logica della protezione internazionale», a meno che la persona (il figlio minore) sia esclusa dallo status di rifugiato a norma dell’art.12 della stessa direttiva ovvero l’estensione sia «incompatibile con lo status giuridico personale del familiare interessato» secondo l’art.23, par.2, della direttiva (ad es. qualora tale figlio abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante o un’altra cittadinanza che, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano il suo status giuridico personale, gli dia diritto ad un trattamento migliore in tale Stato membro rispetto a quello risultante da un’estensione siffatta). Si è ricordato che devono essere comunque rispettati i diritti fondamentali sanciti nella Carta, in particolare il diritto al rispetto della vita familiare, e i diritti del bambino, riconosciuti dall’articolo 24 della Carta, tra i quali figura, al paragrafo 2 di quest’ultima disposizione, l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del bambino e che l’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha precisato: «il principio dell’unità del nucleo familiare deriva dall’atto finale della Conferenza del 1951 dei plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati e degli apolidi, nonché dalla legislazione in materia di diritti umani. La maggior parte degli Stati membri [dell’Unione europea] prevede uno status derivato per i familiari dei rifugiati. Anche l’esperienza [dell’UNHCR] mostra che questo è generalmente il modo più pratico di procedere. Esistono, tuttavia, situazioni in cui il principio dello status
derivato non deve essere applicato, vale a dire allorché i familiari intendono chiedere asilo su base individuale oppure quando il riconoscimento dello status derivato sarebbe incompatibile con il loro status personale, ad esempio perché sono cittadini del paese ospitante o perché la loro cittadinanza dà loro diritto a un trattamento migliore».
La Corte (Cass. 29527/2024) – nel rigettare il ricorso proposto da una cittadina irachena, la quale aveva chiesto l’estensione, a titolo derivato, del riconoscimento dello status di rifugiato ottenuto dalla figlia, allegando l’esigenza di mantenere l’unità familiare con la stessa e di assistere quest’ultima, affetta da disabilità – ha affermato che la direttiva «qualifiche» 2011/95/CE, così come interpretata dalla Corte di giustizia (nella sentenza del 4 ottobre 2018, C-652/16, punto 68), non prevede che gli Stati membri «debbano estendere automaticamente ai figli minori dei rifugiati tale status», ma si limita ad affermare che la normativa nazionale «può» prevedere tale riconoscimento a titolo derivato ai fini del mantenimento dell’unità familiare a determinate condizioni (non sussistenza di cause di esclusioni e che l’interessato non abbia diritto in ragione del suo status giuridico personale a un trattamento migliore in altro Stato membro).
La legislazione nazionale italiana infatti non prevede tale estensione automatica, a titolo derivato, del riconoscimento della protezione internazionale né per i figli minori dei rifugiati né per gli altri familiari e, nella sentenza citata del 2024 di questa Corte, si è rilevato che la particolare situazione in cui viveva il ricorrente, ai fini del mantenimento dell’unità familiare, potesse essere tutelata per altre vie e cioè tramite la protezione speciale (art.19 del d.lgs. 286/1998 ratione temporis vigente, che anche nella formulazione attuale prevede quale causa ostativa all’espulsione il sussistere degli obblighi costituzionali e convenzionali di cui all’articolo 5 comma 6 dello stesso testo unico), in conformità alla Direttiva qualifiche.

Il par.2 dell’art.23 della direttiva 2011/95/UE, si è ricordato, prevede che il familiare del beneficiario di protezione internazionale, anche se individualmente non abbia diritto a tale protezione, deve poter godere dei relativi benefici, vale a dire di un permesso di soggiorno.

Si deve quindi affermare il seguente principio di diritto:

In materia di protezione internazionale, ove il genitore presenti domanda di protezione internazionale in proprio e anche in nome e per conto del figlio minore non coniugato, con esso presente sul territorio nazionale, ai sensi dell’art.6, comma 2, d.lgs. n. 25/2008, quale modificato dal d.lgs. n. 142/2015, in attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, secondo il quale «La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all’atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore», il giudice, in sede di ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione in sede amministrativa, deve prendere in esame le due domande, del genitore e del minore. Il relativo esame individuale deve essere adeguato e completo e deve rispondere a considerazioni legate al mantenimento dell’unità familiare e all’interesse superiore del minore e non violare il diritto al rispetto della vita privata o familiare delle persone interessate».

Corte di Cassazione Civile Sez. 1 ordinanza n. 3034 del 2026

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