Protezione internazionale con riguardo ai figli minori
Con riguardo alla protezione internazionale, il comma 2 dell’art.6 d.lgs. n. 25/2008, quale modificato dal d.lgs. n. 142/2015, in attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, prescrive che «La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all’atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore».
L’art.7 della citata direttiva n. 2013/32/UE stabilisce, al comma 3, che «Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto, o un adulto responsabile per lui secondo la legge o la prassi dello Stato membro interessato, o tramite un rappresentante».
Al minore bisognoso di protezione viene garantito quindi il diritto d’asilo, ma la sua incapacità di agire comporta che un rappresentante legale agisca nel suo interesse nella presentazione della domanda di protezione internazionale e, laddove il minore, non coniugato, sia presente sul territorio nazionale insieme al genitore, che esercita la responsabilità genitoriale, la domanda presentata dal genitore si deve intendere persino automaticamente «estesa anche al figlio minore»; comunque «La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore».
La norma deve essere interpretata tenendo conto che, nella materia della protezione internazionale, il minore capace di discernimento e in grado di esprimere liberamente il proprio consenso (si pensi ai cd. «grandi minori») non è privato del diritto di chiedere, anche per suo conto, la protezione internazionale. E, infatti, il comma 3 dell’art.6 D.lgs. 25/2008, riguardo ai
minori non accompagnati, stabilisce che «La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell’articolo 19. La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore». E il successivo art.19 riconosce al minore non accompagnato la capacità di formulare da solo la richiesta di protezione internazionale, prevedendo che al minore, non accompagnato, che abbia espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale sia «fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda» e sia «garantita l’assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l’esame della domanda».
Ai sensi dell’art.6, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 25/2008, pertanto, il minore può presentare domanda di protezione internazionale personalmente, per il tramite del genitore – nei casi in cui, ad esempio, i profili di persecuzione attengano solo alla sua persona e non anche agli altri componenti del nucleo familiare, – o del tutore ovvero in via autonoma, qualora non sia accompagnato in Italia da un genitore o un legale rappresentante.
Si deve poi richiamare l’art.23 (Mantenimento dell’unità familiare) della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione aria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che ai primi due paragrafi recita: «1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l’unità del nucleo familiare. 2. Gli Stati membri provvedono a che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare».
La Corte di Giustizia (sentenza 4/10/2018, C-652/16, è intervenuta, su rinvio pregiudiziale del giudice bulgaro, in una causa introdotta con ricorso giurisdizionale da una cittadina azera, a fronte del diniego in sede amministrativa di una domanda di protezione internazionale presentata da detta sig.ra per lei e suo figlio. La ricorrente invocava sia le persecuzioni di cui sarebbe stata vittima il coniuge da parte delle autorità azere (ma la domanda da questi presentata era stata respinta anche in sede giurisdizionale) sia circostanze che la riguardavano individualmente. La domanda di rinvio pregiudiziale concerneva l’interpretazione, oltre che della direttiva 2013/32/UE, anche della direttiva 2011/95/UE.
La Corte UE, dopo avere affermato (par.51) che «nell’ambito dell’esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale, si deve tener conto delle minacce di persecuzione e di danni gravi incombenti su un familiare del richiedente, al fine di determinare se quest’ultimo, a causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a siffatte minacce», ha, in particolare, chiarito che un membro di una famiglia ben può presentare la propria domanda di protezione, anche a nome di un membro minore della famiglia stessa. Invero, (par.54), quanto ai minori, l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 prevede che questi devono essere abilitati a presentare una domanda di protezione internazionale per proprio conto negli Stati membri che riconoscono ai minori la capacità di agire in giudizio; in tutti gli Stati membri vincolati da tale direttiva, essi devono essere abilitati a presentare una domanda di protezione internazionale tramite un rappresentante adulto, come un genitore o un altro membro adulto della famiglia, in quanto (par.55) «da
tali disposizioni risulta che la normativa dell’Unione non osta né a che più membri di una famiglia, come, nel presente caso, la sig.ra e il sig. presentino ciascuno una domanda di protezione internazionale né a che uno di essi presenti la propria domanda anche a nome di un membro minore della famiglia, quale …».
Il giudice del rinvio aveva posto altra questione pregiudiziale: «se l’articolo 3 della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro di prevedere, in caso di riconoscimento della protezione internazionale a un membro di una famiglia, l’estensione del beneficio di tale protezione ad altri membri di detta famiglia» (cd. riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria «a titolo derivato» ai familiari).
La Corte UE ha chiarito (par.68) che la Direttiva 2011/95 (come la Convenzione di Ginevra del 1951) non prevede una siffatta estensione dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai familiari, che non abbiano individualmente diritto a tale status, della persona alla quale tale status è concesso. Infatti, dall’articolo 23 di tale direttiva deriva che quest’ultima si limita a imporre agli Stati membri di adattare il loro diritto nazionale in modo tale che siffatti familiari, in conformità ai procedimenti nazionali e nei limiti in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale dei suddetti familiari, «possano aver diritto a taluni vantaggi, che comprendono in particolare il rilascio di un titolo di soggiorno, l’accesso al lavoro o all’istruzione e che hanno ad oggetto il mantenimento dell’unità del nucleo familiare».
Quindi la Corte UE ha precisato (par. 74) che, pur avendo gli Stati membri un certo margine di discrezionalità nel trattare l’eventuale connessione tra siffatte domande di protezione internazionale (ove presentate separatamente dai membri della stessa famiglia), «l’articolo 3 della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro, in caso di riconoscimento, in forza del sistema istituito da tale direttiva, della protezione internazionale a un membro di una famiglia, di prevedere l’estensione del beneficio di tale protezione ad altri membri di detta famiglia, purché questi ultimi non rientrino in una causa di esclusione di cui all’articolo 12 della stessa direttiva e la loro situazione presenti, a motivo dell’esigenza di mantenimento dell’unità del nucleo familiare, un nesso con la logica della protezione internazionale». Invero, laddove il diritto nazionale preveda il riconoscimento automatico dello status di rifugiato a familiari di una persona alla quale tale status è stato conferito in forza del sistema istituito dalla direttiva 2011/95, ciò «non è, a priori, privo di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale». La stessa direttiva 2011/95 riconosce l’esistenza di un legame tra i provvedimenti necessari per la protezione della famiglia del rifugiato e, in particolare, per garantire il mantenimento dell’unità del nucleo familiare del rifugiato e «la logica della protezione internazionale», prevedendo, in termini generali, all’articolo 23, paragrafo 1, l’obbligo per gli Stati membri di provvedere al mantenimento dell’unità del nucleo familiare del beneficiario di protezione internazionale.
Con la sentenza successiva del 9/11/2021 (Causa C-91/20, LW), su domanda di pronuncia pregiudiziale vertente (in causa pendente davanti al giudice tedesco promossa dalla madre tunisina, a nome e per conto della figlia minore, nata, in Germania, nel 2017, da relazione tra la prima e un cittadino siriano, invocando il diritto della minore, cittadina tunisina anch’essa, non coniugata allo status di rifugiato già riconosciuto a suo padre in Germania) sull’interpretazione dell’articolo 3 e dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, si è ribadito che un’eventuale disposizione nazionale, che preveda l’estensione automatica titolo derivativo dello status di rifugiato al figlio minore di una persona alla quale è stato riconosciuto tale status, indipendentemente dal fatto che tale figlio abbia individualmente o meno diritto al riconoscimento di detto status, è connessa alla «logica della protezione internazionale», anche se possono esserci situazioni in cui siffatta estensione automatica potrebbe non essere conforme alla direttiva 2011/95 e cioè quando ciò si è incompatibile con lo status giuridico personale del familiare interessato. Una disposizione nazionale che contempli tale estensione automatica, a titolo derivato, dello status di rifugiato al figlio minore di una persona, alla quale è stato riconosciuto tale status, indipendentemente dal fatto che tale figlio abbia o meno individualmente diritto al riconoscimento del suddetto status e anche nel caso in cui lo stesso figlio sia nato nello Stato membro ospitante, in quanto «persegue l’obiettivo di proteggere il nucleo familiare dei beneficiari di protezione internazionale e di mantenerne l’unità», è connessa alla «logica della protezione internazionale», a meno che la persona (il figlio minore) sia esclusa dallo status di rifugiato a norma dell’art.12 della stessa direttiva ovvero l’estensione sia «incompatibile con lo status giuridico personale del familiare interessato» secondo l’art.23, par.2, della direttiva (ad es. qualora tale figlio abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante o un’altra cittadinanza che, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano il suo status giuridico personale, gli dia diritto ad un trattamento migliore in tale Stato membro rispetto a quello risultante da un’estensione siffatta). Si è ricordato che devono essere comunque rispettati i diritti fondamentali sanciti nella Carta, in particolare il diritto al rispetto della vita familiare, e i diritti del bambino, riconosciuti dall’articolo 24 della Carta, tra i quali figura, al paragrafo 2 di quest’ultima disposizione, l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del bambino e che l’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha precisato: «il principio dell’unità del nucleo familiare deriva dall’atto finale della Conferenza del 1951 dei plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati e degli apolidi, nonché dalla legislazione in materia di diritti umani. La maggior parte degli Stati membri [dell’Unione europea] prevede uno status derivato per i familiari dei rifugiati. Anche l’esperienza [dell’UNHCR] mostra che questo è generalmente il modo più pratico di procedere. Esistono, tuttavia, situazioni in cui il principio dello status
derivato non deve essere applicato, vale a dire allorché i familiari intendono chiedere asilo su base individuale oppure quando il riconoscimento dello status derivato sarebbe incompatibile con il loro status personale, ad esempio perché sono cittadini del paese ospitante o perché la loro cittadinanza dà loro diritto a un trattamento migliore».
La Corte (Cass. 29527/2024) – nel rigettare il ricorso proposto da una cittadina irachena, la quale aveva chiesto l’estensione, a titolo derivato, del riconoscimento dello status di rifugiato ottenuto dalla figlia, allegando l’esigenza di mantenere l’unità familiare con la stessa e di assistere quest’ultima, affetta da disabilità – ha affermato che la direttiva «qualifiche» 2011/95/CE, così come interpretata dalla Corte di giustizia (nella sentenza del 4 ottobre 2018, C-652/16, punto 68), non prevede che gli Stati membri «debbano estendere automaticamente ai figli minori dei rifugiati tale status», ma si limita ad affermare che la normativa nazionale «può» prevedere tale riconoscimento a titolo derivato ai fini del mantenimento dell’unità familiare a determinate condizioni (non sussistenza di cause di esclusioni e che l’interessato non abbia diritto in ragione del suo status giuridico personale a un trattamento migliore in altro Stato membro).
La legislazione nazionale italiana infatti non prevede tale estensione automatica, a titolo derivato, del riconoscimento della protezione internazionale né per i figli minori dei rifugiati né per gli altri familiari e, nella sentenza citata del 2024 di questa Corte, si è rilevato che la particolare situazione in cui viveva il ricorrente, ai fini del mantenimento dell’unità familiare, potesse essere tutelata per altre vie e cioè tramite la protezione speciale (art.19 del d.lgs. 286/1998 ratione temporis vigente, che anche nella formulazione attuale prevede quale causa ostativa all’espulsione il sussistere degli obblighi costituzionali e convenzionali di cui all’articolo 5 comma 6 dello stesso testo unico), in conformità alla Direttiva qualifiche.
Il par.2 dell’art.23 della direttiva 2011/95/UE, si è ricordato, prevede che il familiare del beneficiario di protezione internazionale, anche se individualmente non abbia diritto a tale protezione, deve poter godere dei relativi benefici, vale a dire di un permesso di soggiorno.
Si deve quindi affermare il seguente principio di diritto:
In materia di protezione internazionale, ove il genitore presenti domanda di protezione internazionale in proprio e anche in nome e per conto del figlio minore non coniugato, con esso presente sul territorio nazionale, ai sensi dell’art.6, comma 2, d.lgs. n. 25/2008, quale modificato dal d.lgs. n. 142/2015, in attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, secondo il quale «La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all’atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore», il giudice, in sede di ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione in sede amministrativa, deve prendere in esame le due domande, del genitore e del minore. Il relativo esame individuale deve essere adeguato e completo e deve rispondere a considerazioni legate al mantenimento dell’unità familiare e all’interesse superiore del minore e non violare il diritto al rispetto della vita privata o familiare delle persone interessate».
Corte di Cassazione Civile Sez. 1 ordinanza n. 3034 del 2026
