Protezione complementare dello straniero
La Corte di legittimità (Cass. 29593/2025) ha affermato che, anche successivamente alle modifiche normative del 2023, il diritto dello straniero al rispetto della propria vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 della CEDU e dagli obblighi costituzionali, non è pregiudicato e che i legami familiari, la presenza prolungata nel territorio nazionale, le relazioni sociali intessute e il grado di integrazione lavorativa sono elementi che, se comparati con le condizioni nel paese d’origine, possono giustificare la protezione complementare dello straniero.
Si è affermato il seguente principio di diritto:
«La rivisitazione, a opera del d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali: ne consegue che tale forma di protezione può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da valenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata, non assumendo alcun rilievo il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare la domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità, anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole».
Si è, in motivazione, evidenziato che il comma 1.1. dell’art. 19 del testo unico, nella parte superstite dopo l’intervento abrogativo, continua a vietare il respingimento, l’espulsione o l’estradizione di una persona verso altro Stato, «qualora ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6» del medesimo d.lgs. (nel testo risultante dal decreto-legge n. 130 del 2020, convertito nella legge n. 173 del 2020), che sono gli obblighi «costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Tra questi ultimi risaltano gli obblighi di conformazione ai precetti della Convenzione Edu, le cui norme funzionano notoriamente da parametro interposto ai fini dello stesso sindacato di conformità dell’ordinamento interno alla Carta repubblicana. Resta fermo che «la protezione non può essere accordata in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità», non essendo ipotizzabile «un obbligo dello Stato italiano di garantire parametri di benessere economico e sociale a cittadini stranieri». Difatti, «la situazione di vulnerabilità, giustificativa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non è integrata dall’allegazione di una generale condizione di povertà del Paese di provenienza, salvo che non sia accertato in concreto che essa raggiunga la soglia della carestia» (così Cass., Sez. I, 13 maggio 2025, n. 12768).
In motivazione, si è ricordato che la protezione complementare – non direttamente regolata dal diritto dell’Unione europea, che pure la contempla, rimettendo alla legislazione degli Stati membri se ed in quali termini riconoscerla e che quindi costituisce un istituto riconducibile a previsioni dell’ordinamento interno – risponde a esigenze umanitarie, caritatevoli o di altra natura e si tratta di una protezione nazionale, appunto complementare rispetto alla protezione internazionale, con una configurazione distinta e autonoma rispetto alle due forme di protezione maggiore (il rifugio e la protezione sussidiaria), il cui perimetro è affidato ad una clausola di carattere elastico, priva di fattispecie, a tutela di situazioni vulnerabili, da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali gravanti sullo Stato italiano.
Si sono richiamate, in particolare, Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, il cui indirizzo è stato confermato dalle Sezioni Unite con le sentenze 13 novembre 2019, n. 29459, n. 29460 e n. 29461, e successivamente, Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24413, che hanno condiviso l’orientamento giurisprudenziale alla cui stregua, ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve instaurarsi una relazione di «proporzionalità inversa» tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio (principio già enunciato in Cass. 1104/2020).
Questa Corte poi, con le recenti ordinanze n. 29450/2025 e n. 5084/2024, nell’accogliere il ricorso dello straniero, in punto di protezione speciale, ha ribadito rilevanti principi di diritto affermati dalla Cassazione in tema di prova dell’integrazione lavorativa in Italia, ai fini della protezione speciale o complementare, in particolare quelli secondo i quali «la condizione di
integrazione sociale e lavorativa dello straniero richiedente deve essere valutata in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva del suo Paese di origine, attraverso un’analisi rigorosa delle fonti di informazione, acquisite dal giudice in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, e può ritenersi provata dallo svolgimento di un tirocinio formativo e dalla frequentazione di un corso scolastico, non assumendo alcun rilievo il fatto che tali attività siano state svolte all’interno del percorso di accoglienza» (richiamando Cass. 23571/2022) e «ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato» (richiamando Cass. 27475/2023).
Vanno anche richiamate, in conformità a tali principi, Cass. 8377/2025, Cass. 9892/2024, Cass. n. 11898/2025.
Peraltro, la Corte ha già evidenziato che nella valutazione degli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l’esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia, da valutarsi superando il giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d’origine previsto dalla previgente disciplina della protezione umanitaria.
Corte di Cassazione Civile Sez. 1 ordinanza n. 3034 del 2026
