Cancellazione della società
Dispositivo dell’art. 2495 Codice Civile
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, …
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 3625/2025, del 12/02/2025) è stato rilevato che la cancellazione della società ha effetto costitutivo immediato ma non comporta l’estinzione, in danno dei creditori ed in violazione dell’art. 24 Cost., delle obbligazioni sociali; gli ex soci rispondono (di un debito che non è nuovo, derivando esso non dalla liquidazione ma dal pregresso svolgimento dell’attività societaria in adempimento del contratto sociale, così mantenendo invariata la sua causa e la sua natura giuridica d’origine) quali successori, seppure intra vires ex 2495, comma 2, c.c. (ovvero illimitatamente, a seconda del regime di responsabilità attivo in pendenza del rapporto sociale), mentre i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in contitolarità ovvero comunione indivisa.
Inoltre, la stessa decisione ha rilevato che “nel solco tracciato nel 2013, va poi ancora ribadito che il fatto consistente nella percezione di somme rinvenienti dal bilancio finale di liquidazione non funge soltanto da misura o tetto massimo dell’esposizione debitoria del socio (“fino alla concorrenza”, come si legge nell’art. 2495 cod.civ.), ma attiene, in effetti, anche ed in primo luogo ad una condizione dell’azione, come tale demandata alla prova della parte attrice: quella però non della legittimazione ma dell’interesse ad agire”.
Con riferimento ai debiti di imposta sovviene, poi, l’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, intitolato alla responsabilità ed agli obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci, il quale stabilisce che: “1. I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. 2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della società o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori. 3. I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal Codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria”.
Il fenomeno estintivo-successorio innescato dalla cancellazione della società, ricapitolando in altri termini, si muove secondo una logica di proporzionalità rispetto alla quota di partecipazione agli utili dei soci, che l’art. 5 TUIR rende palese per le società di persone durante il loro funzionamento e che – certo – non è destinata a venire meno in caso di estinzione e che vale, mutatis mutandis, anche per le società di capitali, ferma la differenza di imputazione a seconda della qualità limitata od illimitata della responsabilità dei soci, così come l’art. 36 cit. rivela. Tale ultima disposizione, infatti, in assenza di prova contraria, presume legalmente che i componenti attivi ricevuti in assegnazione finale siano proporzionali, appunto, alla quota di capitale posseduta dal socio.
Corte di Cassazione Civile Sez. 5 sentenza n. 5986 del 2026
