Sanzioni irrogate alla società estinta. Intrasmissibilità ai soci
L’ intrasmissibilità ai soci delle sanzioni inflitte alla società estinta è stata oggetto di decisioni ambivalenti da parte della giurisprudenza di legittimità.
Per la tesi dell’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni inflitte alla società estinta, si può ricordare Cass, Sez. 5, n. 9094 del 07/04/2017, per la quale, infatti, a seguito dell’estinzione della società, le sanzioni amministrative a carico di quest’ultima per la violazione di norme tributarie non sono trasmissibile ai soci ed al liquidatore, trovando applicazione l’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, che sancisce l’intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato dall’art. 2, comma 2, del detto decreto, nonché, in materia societaria, con l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie.
Tale statuizione, peraltro, si riallacciava anche a Cass. Sez. 5, n. 13730 del 03/07/2015, che aveva in precedenza affermato il seguente principio: “l’art. 7, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, si applica solo alle violazioni che, alla data di entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003), non siano state ancora contestate o la sanzione irrogata; ne consegue che qualora il processo verbale di constatazione, contenente la specifica contestazione delle violazioni accertate, sia stato notificato in data anteriore, resterà applicabile la previgente disciplina di cui all’art. 11 del d.lgs. 18 settembre 1997, n. 472”.
Su un diverso profilo, volto a trattare la sanzione tributaria come una qualsiasi altra obbligazione societaria, possono invece ricordarsi, da ultimo, Cass., Sez. 5, n. 21177 del 29/07/2024, per la quale in tema di sanzioni amministrative tributarie relative a rapporti fiscali propri di società di capitali, i soci rispondono delle sanzioni, secondo quanto previsto dall’art. 2495 c.c., a seguito dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, non sussistendo ragione di escludere la trasmissibilità di dette sanzioni per le società di capitali estinte e dovendosi trattare dette obbligazioni fiscali al pari di ogni altra obbligazione sociale; sulla stessa linea di pensiero anche Cass., Sez. 5, n. 23341 del 29/08/2024, secondo cui l’estinzione della società di capitali, per la cancellazione dal registro delle imprese, integra un fenomeno successorio sui generis, connesso al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali, con la conseguenza che i soci succeduti rispondono anche per il pagamento delle sanzioni tributarie, ma nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione in ossequio all’art. 2495 c.c., venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, che vuole evitare la ricaduta degli effetti della sanzione su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria.
Tanto premesso, si reputa di dare continuità al primo orientamento, relativo alla intrasmissibilità delle sanzioni tributarie ai soci della società estinta.
Milita in questo senso, in primo luogo, la distinzione fra sanzioni civili – da un lato – e sanzioni amministrative e tributarie, dall’altro, scolpito già nella decisione resa da Cass. Sez. L, n. 15067 del 06/06/2008, secondo cui “Mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l’obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l’inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981) e quelle tributarie (di cui alla legge n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità”. Principio ribadito, fra l’altro, anche Cass., Sez. 5, n. 25315 del 24/08/2022.
Tale distinzione permette, in primo luogo, di valorizzare l’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997 (che in modo stentoreo afferma “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”), non già come una regola di carattere eccezionale, bensì come l’applicazione ad un caso particolare di un principio più generale fondato, appunto, sulla natura personalistica dell’illecito e della conseguente sanzione tributaria.
Consente, in seconda istanza, di valorizzare coerentemente il disposto dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 269/2003, convertito con modd. in l. n. 326/2003, alla cui stregua “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.
Del resto, tali norme appaiono coerenti con il principio di personalità contenuto nell’art. 2 del già citato d.lgs. n. 472/1997, che appunto stabilisce come “La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”.
Si potrebbe obiettare che ciò, appunto, vale solo quando il trasgressore sia una persona fisica. Ma al di là della contraddittorietà di tale affermazione rispetto al già citato art. 7 del d.l. n. 269/2003, resta il fatto che la trasmissibilità appare più radicalmente contraria al principio di personalità che sta alla base della sanzione tributaria, che, al pari di quelle di stampo penalistico, condivide una funzione afflittiva che risulterebbe del tutto irragionevole applicare ad un soggetto diverso dall’autore del comportamento sanzionato.
La Corte costituzionale, con la pronuncia del 17/03/2023, n. 46, occupandosi di una questione di costituzionalità degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – che ha reputato infondata alla luce di una interpretazione sistematica delle disposizioni – ha rilevato che il “modello di sanzione amministrativa pecuniaria, che è emerso da questa riforma (quella del 1997, n.d.r.), ha sotto più profili mutuato la propria disciplina dal diritto punitivo, come dimostra, ad esempio, l’introduzione del principio della intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi e quello della retroattività della normativa successiva più favorevole. Secondo la Corte di cassazione, sezioni unite civili (sentenza del 27 aprile 2022, n. 13145) del resto, l’impianto sanzionatorio non penale nella materia tributaria risponde a uno “stampo penalistico”. E’ proprio alla luce di tale lettura sistematica che la Consulta ha superato la questione di legittimità, operando una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, che va applicata al sistema delle sanzioni tributarie.
In questa direzione, pertanto, va colta la scelta recente del Legislatore di affermare testualmente, con l’art. 10 del d.lgs. n. 173 del 2024, che “La sanzione pecuniaria relativa al apporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica … è esclusivamente a carico della società o ente”. Tale norma riproduce quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 87/2024 che, per l’appunto, aveva inserito la medesima disposizione quale comma 2 bis del già citato art. 2 del d.lgs. n. 472/1997.
L’evoluzione normativa così realizzatasi non ha carattere innovativo (operante, cioè, solo per il futuro) ma di adeguamento del diritto positivo a principi immanenti – personalità e proporzionalità – che già potevano scorgersi nel sistema, così come del resto Cass. n. 9094/2017 cit. aveva compiuto, unitamente alle decisioni già citate in tema di riconducibilità delle sanzioni tributarie e penali ad un genus diverso da quelle di carattere civilistico, alla luce dell’art. 7 d.lgs. n. 269/2003 cit.
Tale conclusione è avvalorata, inoltre, dalla relazione di accompagnamento al ricordato d.lgs. n. 87/2024 (oggi recepito nel T.U. di cui al d.lgs. n.173/2024), secondo cui la modifica non importa esigenze di copertura di spese in quanto ha un carattere puramente “ricognitivo” (vds. Dossier n. 262 – Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario – A.G. n. 144).
La conclusione ermeneutica raggiunta trova, poi, una ulteriore conferma nell’evoluzione giurisprudenziale che la Cassazione penale ha conosciuto rispetto al tema della responsabilità da reato delle persone giuridiche ex lege n. 231/2001. In tale ambito si era affermato, infatti, che né il fallimento, né l’estinzione della persona giuridica determinano l’estinzione dell’illecito e delle sanzioni, sostenendosi che occorresse ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato, con argomentazione che questa Sezione ha valorizzato anche in ambito tributario, nelle decisioni del 2024 favorevoli alla trasmissione ai soci delle sanzioni tributarie irrogate alla società estinta (in particolare la n. 21177/2024 che, proprio su tale argomento, giustifica l’impossibilità di seguire l’indirizzo contrario).
Rispetto a tali pronunce deve, tuttavia, registrarsi il sopravvenuto e deciso revirement giurisprudenziale compiuto Cass. pen. n. 25648/2024 (ud. 13/02/2024, ma successivamente depositata), la quale ha superato il precedente indirizzo, affermando che la cancellazione della società ha effetto costitutivo paragonabile alla morte del reo e che non può accettarsi, neppure per i profili economici collegati alle sanzioni di carattere pecuniario, che di esse possano rispondere soggetti terzi come i soci.
Proprio tale innovativa conclusione conferma, mutatis mutandis, l’esigenza di ribadire anche in campo tributario la regola della intrasmissibilità ai soci delle sanzioni irrogate alla società, dopo l’estinzione di quest’ultima.
In ordine alla rilevabilità della questione, se su istanza di parte o d’ufficio, come evidenziato già da Cass. n. 9094/2017, deve ritenersi che l’intrasmissibilità – essendo regola conformatrice della fattispecie legale astratta – sia rilevabile d’ufficio. La personalità della sanzione non è, in altri termini, fatto impeditivo della pretesa sanzionatoria, ma presupposto applicativo che il giudice deve valutare anche d’ufficio.
A ben vedere, la regola dell’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni irrogate alla società estinta presuppone, tuttavia, una effettiva terzietà fra società e soci, risultando inapplicabile laddove questa non sussista perché, ad esempio, (riprendendo una fortunata formula dottrinale), i soci hanno abusato dello schermo fittizio della personalità giuridica, ovvero hanno “asservito” la società per il perseguimento dei propri fini egoistici ed individuali, dando luogo a quella figura che è stata definita “socio tiranno” (vds. Cass., Sez. 1, ord. n. 20181 del 22/06/2022, secondo cui la nozione di abuso della personalità giuridica assume rilievo al fine di contrastare lo schermo dietro cui si cela il “socio tiranno“, in modo tale da accollargli la
responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte dalla società di capitali, da lui diretta e controllata, consentendo l’aggressione del suo patrimonio personale da parte dei creditori della società).
Del resto in un ambito del tutto diverso come quello della cessione d’azienda, che pure determina un fenomeno (non estintivo) ma in senso lato traslativo (o di cumulo debitorio soggettivo), si è rettamente affermato che il limite di responsabilità del cessionario previsto dall’art. 2560, comma 2, c.c., per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori, non è applicabile in mancanza di un’effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l’esigenza di salvaguardia dell’interesse dell’acquirente dell’azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda (così da ultimo Sez. 3, ord. n. 25393 del 16/09/2025; Sez. 3, sent. n. 26450 del 13/09/2023; Sez. U, sent. n. 5054 del 28/02/2017).
Conclusivamente, si deve affermare il seguente principio di diritto:
“In tema di sanzioni tributarie, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 10 del T.U. n. 173 del 2024 deve riconoscersi nel nostro ordinamento l’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni tributarie irrogate alla società estinta, alla luce dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modd. in l. n. 326 del 2003 e dei principi di personalità e proporzionalità che assistono necessariamente le prime; detta intrasmissibilità, trattandosi di elemento conformativo della fattispecie astratta e non di fatto estintivo o impeditivo della pretesa sanzionatoria, è rilevabile d’ufficio, ma resta salva l’esigenza, con verifica da condursi in ciascun caso concreto, che tra socio e società esista una effettiva terzietà o alterità soggettiva, dovendosi escludere l’intrasmissibilità della sanzione nei casi in cui vi sia stato abuso dello schermo della personalità giuridica da parte del socio“.
Corte di Cassazione Civile Sez. 5 sentenza n. 5986 del 2026
