Principio della ragione più liquida
Il principio della “ragione più liquida” si traduce soltanto in una deroga dell’ordine di trattazione delle questioni, come desumibile dall’art. 276 c.p.c., ma non può certo snaturare il carattere devolutivo del sindacato demandato al giudice d’appello.
Invero, il suddetto principio risulta “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.“. (tra le molte, Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n. 9309, non massimata).
Ciò detto, va anche evidenziato come l’operatività di tale principio abbia conosciuto, nella giurisprudenza di questa Corte, delle opportune delimitazioni. Si è, in particolare, osservato che se l’art. 276 c.p.c., “non prevede alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito (sicchè il giudice resta libero di esaminare per prima quella che ritiene, come è d’uso dire, “più liquida”), stabilisce una gerarchia rigorosa tra l’esame delle questioni di rito e l’esame di quelle di merito, stabilendo che non possa mai esaminarsi il merito d’una domanda, se prima non vengano affrontate e risolte le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2019, n. 30745, Rv. 656177-02). Si tratta, del resto, di rilievi, gli ultimi indicati, compiuti dalla Corte persino nella sua massima sede nomofilattica, essendosi affermato che l’art. 276 c.p.c., comma 2, “stabilisce un ordine di esame e decisione delle questioni, distinguendo soltanto fra le questioni e, dunque, le eccezioni, pregiudiziali di rito e, genericamente, il “merito”, mentre non stabilisce un ordine all’interno dell’esame di quest’ultimo (e, quindi, della pluralità di eccezioni, in ipotesi proposte)“, sicchè il giudice, “mentre deve necessariamente seguire un criterio di decisione che gli impone di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, viceversa è libero di decidere sul merito, individuando la questione posta a base della decisione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, non massimata sul punto).
Orbene, alla stregua di questa configurazione più rigorosa del principio della “ragione più liquida“, deve ritenersi che la sua operatività, nell’ambito dei giudizi di appello, non possa contravvenire alla natura pur sempre devolutiva del sindacato ivi destinato a svolgersi.
Resta, infatti, fermo che “il “thema decidendi” nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art. 342 c.p.c., per la individuazione dell’oggetto della domanda di appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata”, con la conseguenza che, “se il riesame esorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.” (Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2003, n. 7629, Rv. 563150-01).
Corte di Cassazione Civile Sez. III, ordinanza n. 30507 del 03-11-2023
