La revisione
La revisione, come noto, è un mezzo di impugnazione straordinario finalizzato a porre rimedio ad eventuali errori giudiziari e a dare così attuazione ad un fondamentale principio di civiltà giuridica, secondo cui l’assenza di responsabilità di un soggetto condannato ingiustamente può essere riconosciuta ed affermata in qualsiasi tempo, perfino dopo la morte dello stesso (come previsto dall’art. 632 cod. proc. pen.), in modo da soddisfare, non solo l’interesse materiale alla rimozione della condanna, ma anche il diritto fondamentale del condannato al riconoscimento della propria innocenza, quale diritto inviolabile della personalità.
In qualsiasi ordinamento, tuttavia, la revisione è subordinata a precise condizioni e limiti, per la necessità di contemperare la possibilità di affermazione di tale principio con le esigenze di funzionalità di un sistema giudiziario che non può continuamente riesaminare e porre in discussione le proprie statuizioni, giacché ciò, oltre a paralizzarne di fatto l’attività, farebbe venir meno la definitività di qualsiasi accertamento e pregiudicherebbe le posizioni di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento penale.
E’ inevitabile, pertanto, la ricerca di un equilibrio tra i diritti dell’individuo e la necessità di garantire l’efficacia della giustizia penale, come posto in evidenza anche dalla Corte costituzionale e dalla Corte Edu (tra le tante Corte cost. sent. n. 28 del 1969; Corte EDU, Grande Camera, Guamundur Andri AstrAsson, c. Islanda, 01/12/2020; Corte Edu, 23/11/2023 Wafqsa c. Polonia; Corte Edu 20/07/2004, Nikitine c. Russia).
A tal fine, il codice di rito stabilisce quali soggetti sono legittimati ad avanzare richiesta di revisione (art. 632), quali condizioni formali debbano essere rispettate (art. 633) e in quali casi la richiesta sia ammissibile (artt. 630, 631 e 634) e dunque valutabile in concreto.
Tra le ipotesi contemplate dall’art. 630, comma 1, cod. proc. pen. la lettera c), invocata dall’odierno ricorrente, prevede che la revisione possa essere richiesta «se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631»; disposizione, quest’ultima, che a sua volta prevede che «gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530 o 531», mentre l’art. 634 cod. proc. pen., commina la sanzione dell’inammissibilità anche per l’ipotesi in cui la richiesta risulta manifestamente infondata.
Per prove nuove, rilevanti a norma dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen. ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di revisione, secondo l’orientamento più recente di questa Corte, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443 – 01; Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 – 01; Sez. 4, n. 25862 del 15/03/2019, Giulivi, Rv. 276372 – 01).
Le “nuove prove”, come precisato in diverse pronunce, devono tuttavia essere sottoposte ad un duplice vaglio, essendo necessario verificare, anzitutto, la loro intrinseca affidabilità, nonché, all’esito di una valutazione congiunta e comparata con le prove già acquisite nel procedimento di cognizione, la loro concreta idoneità ad incidere sull’accertamento posto alla base della sentenza di condanna (Sez. 3, n. 32769 del 19/06/2024, Mauriello, Rv. 286869 – 01; Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Cannatà, Rv. 277072 – 01)
Entrambe le valutazioni devono essere effettuate già al momento della verifica dell’ammissibilità dell’istanza, senza che sia indispensabile procedere all’assunzione della nuova prova, anche tenuto conto del fatto che, nell’attuale disciplina dell’istituto, non vi è più una distinzione netta tra fase “rescindente” e fase “rescissoria” ciascuna affidata ad organi giurisdizionali differenti, come avveniva sotto la vigenza del codice precedente, poiché l’intero procedimento è affidato allo stesso giudice, individuato nella Corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di primo grado (sul punto si veda Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 01).
E’ stato osservato, in particolare, che «in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l’affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta. (Fattispecie relativa a dichiarazioni scritte di amici e della fidanzata dell’imputato acquisite a distanza di tempo dai fatti contestati, sfornite di riscontri e non idonee a mettere in crisi il quadro istruttorio basato sulla confessione dell’imputato e sulla duplice chiamata in correità degli altri imputati del delitto di rapina) (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029 – 01; in senso analogo anche Sez. 2, n. 15652 del 14/02/2019, Camassa, Rv. 276437 – 01; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259779 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 13976 del 2026
