Il vizio di illogicità manifesta
Dispositivo dell’art. 606 Codice di procedura penale
Il vizio di illogicità manifesta della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
E’ insegnamento della giurisprudenza della Corte di legittimità che non basta prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegare perché venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impianto motivazionale di riferimento (Cass., Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro, esso esige pur sempre – a pena di inammissibilità del ricorso – che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti – s’intende – delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 12740 del 2026
