Animus necandi nell’omicidio tentato
L’animus necandi (dal latino “spirito di uccidere”) è l’elemento soggettivo del reato di omicidio, sia consumato che tentato, consistente nella volontà cosciente e non equivoca di porre fine alla vita di un’altra persona.
La Corte di legittimità ha ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241339), rispetto all’omicidio tentato la prova dello animus necandi, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall’agente. In quest’ottica assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all’imputato sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili.
Ciò risulta svincolato dall’elemento psicologico del reato considerato che nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il dolo diretto rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell’evento come scopo finale dell’azione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23618 dell’ 11/4/2016, Rv. 266915 – 01).
Inoltre, non è configurabile la desistenza quando gli atti posti in essere integrano già gli estremi del tentativo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 43036 del 23/10/2012, Rv. 253616 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 4475 del 2023
