Liberalità d’uso: usi e costumi propri di una determinata occasione

liberalità d'usoLa liberalità d’uso si configura qualora l’attribuzione o l’elargizione sia disposta in determinate occasioni, quali le nozze, i compleanni, gli anniversari, in cui per consuetudine si è instaurata l’abitualità diffusa di un certo comportamento.

La sussistenza delle condizioni per il manifestarsi di questi usi è verificabile diacronicamente, potendosi registrare adattamenti nel costume che sono recepiti dalla natura elastica della norma.

Ne consegue che feste e ricorrenze affermatesi nel corso del tempo possono far sorgere e consolidare usi nuovi, che legittimano l’applicazione della disposizione in esame.

In occasione di esse, è invalso l’uso di regali tra gli innamorati (Festa di San Valentino) o in onore alle donne (Festa della Donna), in quanto regali che si giustificano in relazione al legame esistente tra le parti.

E’ apodittico affermare che si tratti di stravaganti usi non riconducibili al disposto normativo ed è errato infatti affermare che regali di Pasqua, (si pensi al regalo abituale dell’uovo di cioccolato, non di rado con sorprese preziose appositamente introdottevi) non corrispondano ad una consuetudine. Che le abitudini attuali registrino, anche in occasione di festività di più recente storia, l’uso del dono di fiori, dolciumi o piccoli gioielli è realtà incontestabile, che appartiene alle comuni conoscenze.

Ivi si è portata l’attenzione al costume sociale e familiare, evidentemente ritenuto sussistente, e alla circostanza che “l’entità dell’attribuzione” va commisurata alla condizione socio economica delle parti.

Magistralmente la giurisprudenza di legittimità, nell’affermare che il rilevante valore dell’oggetto donato non è ostativo alla configurazione di una liberalità d’uso, ha avuto modo di spiegare che usi e costumi propri di una determinata occasione sono da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale.

Occorre, pertanto ribadire che:

a) una liberalità d’uso prevista dall’art. 770, secondo comma, Codice Civile (non costituente donazione in senso stretto e perciò non soggetta alla forma propria di questa), sussiste quando la elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale.

b) Tali liberalità trovano fondamento negli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, e dunque di regola in occasione di quelle festività, ricorrenze, occasioni celebrative che inducono comunemente a elargizioni, soprattutto in considerazione dei legami esistenti tra le parti.

Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 18280 Anno 2016

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