Trasferimento del diritto patrimoniale d’autore

trasferimentoIl diritto patrimoniale d’autore è suscettibile di trasferimento non soltanto nelle forme tipiche contemplate dalla legge 22 Aprile 1941, numero 633 (contratto di edizione e di rappresentazione ed esecuzione: articoli 118 e seguenti), ma anche attraverso l’impiego di altre e diverse figure contrattuali, tipiche e atipiche.

Ciò, difatti, si desume sia dall’articolo 2581 c.c., che, sotto la rubrica: ” Trasferimento dei diritti di utilizzazione”, stabilisce per l’appunto che: “I diritti di utilizzazione sono trasferibili”, sia dall’articolo 107 della citata legge sul diritto d’autore, secondo cui i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno (nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale) possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentite dalla legge.

Ne consegue che la tipicità dei contratti di edizione e di rappresentazione ed esecuzione non esclude l’impiego, per i fini della concessione o della cessione del diritto d’autore, di schemi negoziali diversi, ed è del resto affermazione condivisa tanto dalla dottrina prevalente, quanto dalla giurisprudenza di legittimità.

Anche in tempi meno remoti è stato inoltre ribadito, sia pure in obiter, che l’ordinamento, oltre a consentire all’ autore di avvalersi del contratto di edizione nonché di rappresentazioe ed esecuzione, prevede parallelamente ” la possibilità di dare vita ad una cessione definitiva, mediante una consapevole contrattazione”.

In tale prospettiva è stato ribadito che i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, disciplina la circolazione, anche separata, delle facoltà derivanti dal diritto d’ autore secondo le regole ordinarie dei contratti, cosicché detta circolazione, fatti salvi i limiti di inalienabilità stabiliti dalla normativa speciale, si realizza in base ai negozi, tipici o atipici, volta a volta utilizzabili dall’ autonomia privata.

Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 18299 Anno 2016

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