Delitti contro la libertà personale

delitti controL’originaria disciplina dei delitti contro la libertà sessuale, inseriti nel capo I del titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) del libro secondo del Codice Penale, è stata interamente abrogata dalla Legge 15 Febbraio 1996, n. 66, che ha al contempo inserito gli articoli da 609-bis a 609-decies nella sezione del Codice dedicata ai delitti contro la libertà personale, facente parte del titolo relativo ai delitti contro la persona.

A tal fine assume rilievo in primo luogo la concentrazione nell’unico delitto di violenza sessuale (art. 609-bis C.p.) delle fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine violenti, rispettivamente previste negli artt. 519 e 521 del testo originario del codice penale.

La condotta del nuovo delitto di violenza sessuale consiste nel costringere taluno a compiere o subire, con violenza, minaccia o abuso di autorità, atti sessuali, i quali abbracciano ora una gamma assai vasta di comportamenti, caratterizzati dall’idoneità a incidere comunque sulle facoltà della persona offesa di autodeterminarsi liberamente nella propria sfera sessuale.

A fronte di una nozione di atto sessuale che continua ad avere come punti di riferimento da un lato la congiunzione carnale e dall’altro gli atti di libidine, ma intende distaccarsi dalla fisicità e materialità della distinzione per apprestare una più comprensiva ed estesa tutela contro qualsiasi comportamento che costituisca una ingerenza nella piena autodeterminazione della sfera sessuale, il legislatore ha avvertito l’esigenza di introdurre una circostanza attenuante per i casi di minore gravità (art. 609-bis, terzo comma, C.p.). Mediante una consistente diminuzione (in misura non eccedente i due terzi) della pena prevista per il delitto di violenza sessuale (fissata, nel minimo, in cinque anni di reclusione), risulta così possibile rendere la sanzione proporzionata nei casi in cui la sfera della libertà sessuale subisca una lesione di minima entità.

L’attenuante si pone dunque quale temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa intensità della lesione dell’oggettività giuridica del reato.

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 325 ANNO 2005

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