Aggravante dell’odio razziale ed etnico nei confronti del cittadino straniero
La circostanza aggravante dell’odio razziale viene contestata nell’ipotesi di espressioni ingiuriose e di intolleranza verso gli immigrati ai sensi dell’art. 604 ter C.p. (articolo inserito dall’art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103“, con decorrenza dal 06/04/2018):
Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.
Nel caso di specie due ragazzi palermitani avevano inseguito con la macchina due coetanei di origine marocchina, e li avevano aggrediti ed offesi con espressioni ingiuriose e denigratorie, apostrofandoli con l’epiteto “negro o negri di merda” con riferimento alla presenza nel territorio italiano di persone di origine africana.
Secondo la Suprema Corte di legittimità la circostanza aggravante prevista dall’art. 604 ter cod. pen. è configurabile non solo quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell’agente.
Sul punto si segnala altresì Cass., Sez. 5, n. 13530 del 08/02/2017 in cui si era usata l’espressione “nera puttana“; Cass., Sez. 5, n. 38591 del 23/09/2008 in cui si erano profferite le parole: “negro perditempo…“; Cass., Sez. 5, n. 38597 del 09/07/2009 in cui si era detto “cinghiale bastardo, sporco arabo“; Cass., Sez. 5, n. 49694 del 29/10/2009, per l’espressione “‘adesso gli dai una gomma negra come lei“; Cass., Sez. 5, n. 22570 del 28/01/2010 per le parole “sporco negro“; Cass., Sez. 5, n. 43488 del 13/07/2015, per le espressioni “marocchino di merda” o “immigrati di merda“). (Cass. sez. V, sentenza 7 gennaio 2021, n. 307)
Corte di Cassazione, sentenza n. 30512 del 4 agosto 2021