La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria nella massima estensione a seguito di pena concordata dalle parti, ex art. 444 C.p.P. in relazione al reato di guida in stato di ebrezza di cui all’art. 186 comma 2 lett. b).
Lamenta l’imputato/ricorrente che nel caso di specie è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria nella massima estensione, senza alcuna riduzione derivante dal patteggiamento. In tal senso la motivazione del giudice di prime cure fa riferimento a due precedenti dell’imputato per i quali aveva ottenuto la sostituzione della pena con lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, per il primo e la messa alla prova, con l’estinzione del reato per il secondo.
Va premesso che l’art. 186, comma 2-quater, C.d.S., prevede espressamente l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis del citato articolo 186, anche in caso di “applicazione della pena su richiesta delle parti“. L’art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S., stabilisce che all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza applicativa di pena concordata il giudice deve irrogare le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto, come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada (Cass., Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998).
Il divieto previsto dall’art. 445 C.p.P. è, infatti, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicché con la sentenza ex art. 444 C.p.P. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria e non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione.
Infine, in ordine alla l’assunto secondo il quale l’estinzione del reato concretante un precedente specifico, pronunciata a seguito di positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.186, comma 9-bis, C.d.S., e della messa alla prova ne escluderebbe la valutazione ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida, in quanto l’estinzione del reato a seguito di positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità o della messa alla prova non esclude, ed anzi presuppone, l’avvenuto accertamento del fatto storico costituente reato. L’estinzione del reato ai sensi dell’art.186, comma 9-bis, C.d.S. o dell’art. 464 septies C.p. non sottrae al giudice il potere di valutare in un successivo processo per un reato della medesima indole il fatto storico, costituito dall’essersi l’imputato posto alla guida in stato di ebbrezza, ai fini del giudizio circa la durata della sanzione amministrativa accessoria (Cass., Sez. 4, n. 1864 del 07/01/2016).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 25108 Anno 2021