Assenza di offensività dei singoli comportamenti nella condotta di atti persecutori
Ai fini della sussistenza della condotta di atti persecutori l’intrinseca assenza di offensività dei singoli comportamenti, alla stregua dei principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità, è circostanza irrilevante ai fini della sussistenza della condotta materiale del reato contestato.
Come ribadito nella giurisprudenza di legittimità e di merito, ai fini della sussistenza della condotta di atti persecutori, non è necessario che ogni singolo comportamento che compone la sequenza persecutoria configuri, di per sé, il reato di minaccia o molestia nel senso previsto dal codice penale, ma è sufficiente che il comportamento dell’agente sia connotato da una portata invasiva nella sfera individuale della vittima che, in conseguenza delle intrusioni dell’autore del fatto, patisca uno degli eventi della fattispecie.
Il delitto previsto dell’art. 612-bis cod. pen., che ha natura di reato abituale e di danno è, invero, integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio.
Sicché ciò che rileva non è la datazione o il contenuto penalmente rilevante in sé dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali singoli segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione di uno dei tre eventi che la norma individua, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen.
Corte di Cassazione penale, sez. I, sentenza del 29.09.2023, n. 39675
