Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
Dispositivo dell’art. 74 Testo unico stupefacenti
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 70, commi 4, 6 e 10 … ovvero dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se l’associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Il dato normativo di partenza è costituito dalla struttura dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che configura un reato associativo a condotta libera, nel quale la partecipazione non richiede un atto di investitura formale, essendo sufficiente un contributo causale, consapevole e volontario alla vita dell’associazione, anche per una fase temporalmente limitata. Come la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare, l’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto associativo rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti risiede nel carattere dell’accordo criminoso, che deve contemplare la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo tra i partecipanti, i quali assicurano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso (Sez. 4, n. 4411 del 09/10/2024, dep. 2025, Rv. 287478-01; Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550-01).
Entro siffatta prospettiva, la giurisprudenza ha riconosciuto che la costante disponibilità a fornire prestazioni funzionali al traffico del sodalizio, idonea a determinare un durevole rapporto tra il partecipe e i vertici che organizzano lo spaccio, può integrare la condotta di partecipazione, purché si accerti la coscienza e volontà del soggetto di far parte dell’associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Rv. 279249-01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 265764-01).
Non sono di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità degli scopi personali, né la diversità dell’utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività criminale (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Rv. 285646-01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Rv. 251574-01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 17244 del 2026
