Tempo silente nelle esigenze cautelari
La nozione di “tempo silente” fa riferimento ad un intervallo tra i fatti contestati sufficiente a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
In particolare in presenza di un rilevante intervallo temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità è idoneo ai fini di un possibile superamento della presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.?
La questione della rilevanza del decorso temporale intercorrente tra i fatti e l’applicazione della misura cautelare, nei casi in cui operi la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, è stata oggetto di un dibattito giurisprudenziale che può essere così sintetizzato.
Un primo orientamento — prevalente nella giurisprudenza più recente — afferma che il cosiddetto “tempo silente“, ove non accompagnato da altri elementi fattuali, è inidoneo a superare la presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., sicché il mero decorso del tempo non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal contesto criminale (Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Rv. 288309-01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766-02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004-01).
Un secondo orientamento, di segno parzialmente diverso, ritiene che il tempo trascorso dai fatti, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un’esegesi costituzionalmente orientata della medesima presunzione, debba essere espressamente considerato dal giudice ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari” cui si riferisce il medesimo art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, Rv. 288276-01; Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202-02; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272-01).
Ne consegue che in presenza di un rilevante intervallo temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, il giudice è tenuto a considerare espressamente il decorso del tempo ai fini del possibile superamento della presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 17244 del 2026
