Colloqui del detenuto con i figli minori
L’art. 37, comma 9, D.P.R. n. 230 del 2000 contiene una previsione di favore per i colloqui del detenuto con i figli minori di dieci anni senza fare alcuna distinzione con riferimento alle loro condizioni, bensì includendo quali destinatari del più vantaggioso trattamento tutti i minori di età non superiore a quella espressamente individuata.
Con riferimento al novero dei minori di dieci anni non vi possono essere limitazioni al di là della lettera della legge, solo a partire da quando i minori stessi sono “in condizioni di partecipare al colloquio“.
Si tratta di una statuizione che evidentemente si basa su una interpretazione strettamente letterale del termine “colloquio“, nella sua accezione di “dialogo” o “conversazione” verbale.
Più opportunamente, invece, dovrebbe attribuirsi a questo termine – ove applicato al peculiare profilo del mantenimento da parte del detenuto di contatti con il mondo esterno, e in particolare, con la sua famiglia – il significato, in generale, di occasione di comunicazione tra congiunti (in particolare, tra padre e figli), la quale si esprime attraverso molteplici forme, dovendosi altrimenti ritenere che prima che un figlio impari a parlare sia preclusa ogni possibilità di relazione significativa con i genitori e che al detenuto debba conseguentemente essere negato qualsiasi contatto con la prole nella primissima fase di vita.
Resta, in ogni caso, il fatto che la norma sui colloqui non preveda alcuna distinzione di disciplina a seconda che il minore di dieci anni sia in grado di parlare o meno e che ogni decisione che la introduca in concreto è da ritenersi contraria anche alla ratio della disciplina dei rapporti del detenuto con la propria famiglia, come complessivamente ricavabile dall’ordinamento penitenziario.
L’art. 15 L. n. 354 del 1975 prevede espressamente, tra gli elementi del trattamento penitenziario rieducativo, l’agevolazione di opportuni contatti con il mondo esterno e dei rapporti con la famiglia. I colloqui servono anche ai familiari per mantenere contatti con il detenuto, ma sono previsti soprattutto per il detenuto stesso, il quale, attraverso il mantenimento delle relazioni con le persone a lui più care, conserva un legame con il mondo esterno e con la società nella quale dovrà reinserirsi.
In questo contesto, le disposizioni sui colloqui sono tra quelle attraverso cui più significativamente si realizza la tutela della sfera familiare e affettiva del detenuto, che costituisce uno degli elementi del percorso rieducativo.
Sotto tale profilo, l’art. 18 L. n. 354 del 1975 prevede espressamente al comma 4 che “particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari” e prima ancora al comma 3 che “particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici”.
La conferma che i rapporti con la famiglia siano considerati come uno dei principi cardine della legge penitenziaria si rinviene nel successivo art. 28 L. n. 354 del 1975, il quale, prevedendo che “particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con la famiglia“, esige che il trattamento sia impostato in modo da evitare che i legami affettivi stabili siano interrotti ovvero compromessi dallo stato detentivo.
Questo vuol dire che l’autorità competente a decidere sui colloqui con i familiari ha un limitatissimo potere di negarli, tanto che si è ritenuto, in genere, che i provvedimenti che decidono sulle istanze dei detenuti in materia di colloqui incidono su diritti soggettivi.
E tra i (ristretti) motivi per cui l’autorizzazione ai colloqui con la prole di età inferiore di dieci anni può essere eventualmente rigettata, non può farsi rientrare – per le ragioni che si sono sopra esposte – la circostanza che il minore non disponga ancora dell’uso della parola.
Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza n. 1222 del 2025
