Colloquio dei detenuti
Il colloquio dei detenuti si ricollega al diritto ai rapporti familiari.
Quest’ultimo è qualificato come diritto fondamentale della persona, anche in situazione di restrizione della libertà personale, e ogni limitazione a tale diritto deve essere giustificata da esigenze concrete e proporzionate; – la concessione dell’autorizzazione può essere subordinata a condizioni, ma anche in tal caso le restrizioni devono essere proporzionate e motivate in relazione alle esigenze cautelari accertate nel caso concreto; – la prassi consolidata dei tribunali di sorveglianza richiede la verifica dell’assenza di elementi di pericolosità o di rischio di recidiva connessi alla visita, lasciando prevalere in linea di principio il diritto alla relazione familiare, salvo ostacoli specifici e debitamente motivati; – il provvedimento di diniego non può fondarsi su generiche valutazioni di inopportunità, ma deve fondarsi su elementi oggettivi e circostanziati che dimostrino come la visita potrebbe pregiudicare le finalità della misura alternativa o la sicurezza dell’istituto; – l’obbligo di motivazione deve essere rafforzato in presenza di rapporti di convivenza, legame coniugale o parentale stretto, e in ogni caso in cui la visita risponda a esigenze affettive fondamentali.
Il favore per il rispetto della vita familiare e le relazioni affettive tra coniugi, oltre ad essere espressamente sancito dall’art. 18, comma 1, Ord. pen., è un tema di rilievo costituzionale e sovranazionale, come precisato dalla sentenza del 13 maggio 2024 n. 85 della Corte costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte Edu, che costantemente ribadisce come le restrizioni generalizzate ai diritti, sia di visita, che di comunicazione dei detenuti, tali da impedire di fatto il contatto con la famiglia, costituiscano ingerenze per definizione sproporzionate in detti diritti (ex plurimis Corte Edu, 17 settembre 2020, Mirgadirov c. Azerbaijan e Turchia; Corte Edu, 13 febbraio 2018, Andrej Smirnov v. Russia).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 15632 del 2026
