Immagine di persona nota
Dispositivo dell’art. 97 Legge sulla protezione del diritto d’autore
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
La norma suindicata prevede che possa farsi uso dell’immagine di persona nota, anche senza il consenso di quest’ultima, quando l’immagine è usata per scopi scientifici, didattici o culturali. L’accertamento in fatto è rimesso al giudice del merito.
Se questo è lo scopo, allora esso rientra tra quelli “culturali” che la norma considera esimenti, ossia in vista dei quali consente l’uso della immagine altrui pur senza il consenso dell’interessato.
Innanzitutto, il senso della norma è quello di definire al negativo gli scopi leciti o esimenti, ossia di consentire l’uso della immagine altrui, quando non ci sia scopo di lucro: l’elencazione di quegli scopi è meramente esemplificativa (scientifico, didattico, culturale) e serve a dire che non si deve trarre guadagno dalla immagine altrui senza autorizzazione. In questo sta il riferimento allo scopo culturale, che è, come è evidente è generico, ed è utilizzato per contrapporlo a lucrativo, ossia ad indicare una finalità di puro interesse generale, e dunque non personale ed economica.
La disciplina completa fa sull’articolo 96 L. 633 del 1941, la cui regola è completata dal successivo articolo 97. Il primo dei due pone il principio per cui non si può utilizzare l’immagine altrui senza il consenso dell’interessato, ma aggiunge “salve le disposizioni dell’articolo seguente”, ossia il 97, che, come abbiamo visto, consente quella utilizzazione per scopi scientifici, didattici, culturali.
Con la conseguenza che, per stabilire se lo sfruttamento dell’immagine altrui, comporta lesione della personalità dell’interessato non basta richiamare l’articolo 96, ma occorre riferirsi altresì all’articolo successivo che indica i casi in cui quello sfruttamento, pur senza consenso, è invece lecito e dunque non lesivo (se fatto nei termini posti dalla norma) della altrui personalità.
Corte di Cassazione Civile Sez. 3 sentenza n. 36106 del 2023
