Colpevole il figlio maggiorenne per il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica
E’ colpevole il figlio maggiorenne per il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica per il suo rifiuto al lavoro e allo studio?
Il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass. n. 5088/2018; Cass. n. 12952/2016).
Di conseguenza, deve escludersi che l’assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all’acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro. Deve osservarsi, al riguardo, che la strutturale impossibilità di acquisire una capacità reddituale idonea a garantire almeno il grado minimo di autosufficienza economica, ove disancorata dai requisiti sopra illustrati, su cui poggia l’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti, confluisce negli obblighi alimentari.
A tal fine, la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto (Cass. n. 5088/2018; Cass. n. 12952/2016).
Al riguardo, deve precisarsi che costituisce un elemento rilevante il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, posto che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o, come già osservato dovute ad un ciclo formativo da concludere se intrapreso e proseguito concretamente) costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole (Cass. n. 5088/2018).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, in piena conformità ai principi giurisprudenziali su esposti ha dato conto degli elementi presuntivi alla luce dei quali è pervenuta al convincimento circa la colpevolezza di figlio maggiorenne nel mancato raggiungimento dell’indipendenza economica. Ha ritenuto che l’età avanzata della stessa, il suo rifiuto ingiustificato di proseguire l’attività commerciale che la famiglia le avevano prospettato attraverso la messa a disposizione di un locale, nonchè la sua scarsa propensione agli studi, integrassero circostanze sufficienti a legittimare la revoca dell’obbligo di mantenimento da parte del padre.
Corte di Cassazione ordinanza 2 luglio 2021 n. 18785