Offendere su Facebook senza indicare il nome della persona. E’ diffamazione
Offendere su Facebook senza indicare il nome della persona può integrare il reato di diffamazione aggravata?
Come affermato, infatti, dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, c.p., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 13979 del 25.1.20121).
Tale principio va ovviamente coordinato con l’ulteriore assunto, secondo cui, essendo il reato di diffamazione configurabile in presenza di un’offesa alla reputazione di una persona determinata, esso può ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate scritte espressioni offensive riferite a soggetti individuati o individuabili (cfr. Cass., Sez. 5, n. 3809 del 28.11.2017).
In tale solco Interpretativo si inserisce il principio di diritto affermato in una serie di condivisibili arresti della Corte di Cassazione, secondo cui non osta all’integrazione del reato di diffamazione l’assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 2598 del 06/12/2021; Cass., Sez. S, n. 23579 del 17/02/2;014).
Nel caso di specie la decisione del giudice di merito o deve ritenersi assolutamente in linea con tali principi, in quanto, proprio in ragione del contenuto dei “post” inviati sul profilo “Facebook” in precedenza indicato, la destinataria delle espressioni dal contenuto diffamatorio era certamente individuabile nella persona offesa (in ragione di una serie di elementi individualizzanti).
Corte di Cassazione Penale, Sez. V, 25 marzo 2022, n. 10762