Condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato e risarcimento del danno

Condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Competenza a decidere sulla Reati ai quali è applicabile permesso di soggiorno per motivi umanitari Giudizio di rinvio Scritto anonimo Decreto di citazione a giudizio Guida in stato di alterazione psico-fisica Provvedimento abnorme Provocazione modifica della qualificazione giuridica della condotta Programma di trattamento Caparra confirmatoria Mutatio ed emendatio libelli Ripudio Amministrazione di sostegno Divario minimo d'età Revoca della patente di guida quantificazione della sanzione accessoria Legittimazione ad impugnare Iscrizione della messa alla prova nel casellario giudiziario Sostituzione della pena Applicazione della sanzione amministrativa accessoria Tempus regit actum Il decreto penale di condanna Interesse concreto ad impugnare da parte del pubblico ministero Interesse ad impugnare Dissenso Correlazione tra accusa e sentenza Competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria Determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Riproduzione abusiva di opere Presupposti legittimanti l'istituto della messa alla prova Decreto di citazione a giudizio ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione Sanzione amministrativa accessoria Responsabilità del titolare di un blog Revoca del lavoro di pubblica utilità Eccezione di nullità del decreto penale di condanna Revoca del beneficio della sospensione del processo per messa alla prova Lavori di pubblica utilità Diniego di ammissione alla messa alla prova Impugnazione della sentenza Termini della richiesta Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità Contratto di edizione musicale Detenzione per la vendita di supporti Determinazione della durata della messa alla prova Sospensione dell'efficacia della sanzione Particolare tenuità Scriminante del diritto di critica Trattamento illecito di dati personali Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità Rigetto della richiesta messa alla prova Filiazione Riconoscimento del figlio naturale Prescrizione del Presunzione di concepimento Durata della messa alla prova Sospensione condizionale Tardività dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova Etilometro Assegno di mantenimento e assegno divorzile Accertamento alcolimetrico Precedenti penali Riconciliazione dei coniugi Recidiva nel biennio Disciplina Recidiva nel triennio Coabitazione Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della revoca Semilibertà Affidamento in prova al servizio sociale Selfie pornografici Natura del reato Esito positivo della prova Pensione di reversibilità durata della sanzione amministrativa della sospensione Violenza sessuale Accesso all'istituto della messa alla prova Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno 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putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato e il risarcimento del danno nell’ambito della sospensione del procedimento per messa alla prova.

L’art. 168-bis C.p., nel fissare le condizioni per la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato richiede la prestazione di condotte riparatorie, volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato.

La subordinazione della messa alla prova all’impegno risarcitorio dell’imputato e la previsione della sua revoca o della declaratoria del suo esito negativo in caso di suo inadempimento inducono ad affermare che il risarcimento della vittima sia un suo presupposto, non alternativo ma congiunto alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose. Il risarcimento del danno svolge anche una funzione special-preventiva consentendo all’imputato una revisione critica sulla condotta criminosa realizzata“.

E’ stato, peraltro, ritenuto che non è sufficiente la mera presentazione dell’istanza di sospensione di messa alla prova con l’annuncio di una condotta riparatoria non seguita da comportamenti concreti che consentano al giudice di valutare la serietà dell’istanza (Cass., Sez. 3, n. 13235 del 02/03/2016).

E’ ben vero che l’art. 168-bis C.p. stabilisce che il risarcimento è dovuto “ove possibile“. L’esigibilità deve, dunque, essere valutata in concreto, con riguardo alla singola vicenda portata all’esame del giudice. In particolare, fra le ipotesi di inesigibilità, si pensi al reato commesso quando lo stesso non abbia comportato per i terzi un danno o comunque un pregiudizio quantificabile o all’ipotesi di irreperibilità della persona offesa o degli aventi diritto ovvero il rifiuto da parte della persona offesa di ogni contatto con l’imputato; anche in questi casi, è comunque pur sempre richiesto all’imputato un tentativo diligente di operare il detto risarcimento, poiché il mancato assolvimento da parte dell’interessato del dovere di adempiere alle obbligazioni ex delicto deve essere valutato dal giudice al fine del giudizio in ordine all’esito della messa alla prova.

Nell’ipotesi di mancanza di disponibilità delle risorse economiche per procedere al risarcimento (come nel caso di specie), l’inciso “ove possibile“, contenuto nel comma 2 dell’art. 168-bis C.p., deve essere letto nel senso che il risarcimento del danno deve corrispondere “ove possibile” al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima sicché, ove esso non sia tale, deve comunque essere la espressione dello sforzo “massimo” pretendibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche che il giudice ha la possibilità di verificare con i propri poteri ufficiosi. Anche l’esercizio della facoltà, prevista dall’art 464-bis, comma 5, C.p.P., di procedere ad accertamenti tramite la polizia giudiziaria è rimesso alla discrezionalità del giudice.

Cass. Penale Sent. Sez. 5 n. 26543/2021

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