Estorsione (sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale)
Dispositivo dell’art. 629 Codice Penale
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
Con la sentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 cod. pen. – per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
Il Giudice delle leggi è pervenuto a tale esito sulla base del rilievo che gli interventi di inasprimento sanzionatorio che si sono succeduti nel tempo in relazione alla fattispecie di estorsione non hanno previsto una «“valvola di sicurezza” che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo», in modo da evitare «l’irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza».
Come era stato già rilevato da Corte cost., sentenza n. 68 del 2012 in tema di sequestro estorsivo ex art. 630 cod. pen., «anche l’art. 629 del medesimo codice è capace di includere nel proprio ambito applicativo “episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell’emergenza”», in particolare «“per la più o meno marcata ‘occasionalità’ dell’iniziativa delittuosa”, oltre che per la ridotta entità dell’offesa alla vittima e la non elevata utilità pretesa».
Per tale via, risulta dunque allo stato applicabile anche all’estorsione la diminuente della lieve entità del fatto, mutuata dall’art. 311 cod. pen. («quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»).
La Corte costituzionale ha peraltro ribadito che tali indici dell’attenuante di lieve entità «garantiscono che la riduzione della pena […] sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona».
La Corte di cassazione ha successivamente chiarito che l’attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall’art. 311 cod. pen. e applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all’evento in sé considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato (Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092-01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 2 sentenza n. 11600 del 2026
