Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
Dispositivo dell’art. 27 Codice Processo Penale Minorile
1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.
2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l’ esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.
3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall’articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
4. Nell’ udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.
Secondo i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 448 del 1998, rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Invero, tenuto conto che l’apprezzamento in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto per l’operatività della suddetta disposizione rientra nella discrezionalità del giudice di merito risulta, pertanto, insindacabile in sede di legittimità se la pronuncia di rigetto del giudice di merito sia sorretta da adeguata e non illogica motivazione, in ordine alla ritenuta insussistenza dei requisiti della tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento del minore.
Corte di Cassazione Penale Sez. 7 ordinanza n. 11674 del 2026
