Finalità, mezzi e gli strumenti della messa alla prova per gli adulti
La messa alla prova è un «“trattamento sanzionatorio” penale», così lo hanno espressamente definitivo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, Pmt in proc. La Sportiva, in motivazione, pag. 20, e prim’ancora Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, in motivazione, pag. 10) e la Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 68 del 2019 – secondo cui «la messa alla prova per gli adulti costituisce un vero e proprio «trattamento sanzionatorio», ancorché anticipato rispetto all’ordinario accertamento della responsabilità dell’imputato e rimesso comunque – a differenza delle pene – alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte del soggetto»-; in termini Corte cost., sent. n. 75 del 2020, n. 139 del 2020, n. 146 del 2022 e n. 174 del 2022).
Allo stesso modo, altrettanto pacifico è che la messa alla prova è un trattamento sanzionatorio “alternativo alla pena e al processo” (cfr. Corte cost., sent. n. 91 del 2018, ma anche Corte cost., sent. n. 68 del 2019, n. 146 del 2022, n. 174 del 2022), nel quale convivono finalità deflattive e social-preventive.
Se queste sono le finalità della messa alla prova per gli adulti, i mezzi e gli strumenti con i quali conseguirle sono le voci trattamentali delle quali si compone l’istituto.
Secondo un orientamento espresso dalla Corte di legittimità il lavoro di pubblica utilità non è tuttavia l’unica componente necessaria, in quanto ad essa si affiancano, necessariamente, anche le condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato: in questo senso depone l’art. 168-bis, comma secondo, cod. pen., che lo prevede espressamente («La messa alla prova comporta…») e le finalità proprie dell’istituto.
Si sono espresse in questi termini, Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017, P.g. in proc. La Barbera, Rv. 271642 – 01 che in motivazione ha precisato che comunque la preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva – ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria – rientra fra le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato che costituiscono il presupposto per il positivo superamento della messa alla prova; Sez. 3, n. 36822 del 14/09/2022, Pg. In proc. Acquaro, Rv. 283664 — 01, così massimata: in materia edilizia, la preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva, ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria rientrano fra le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituenti possibile oggetto del programma di trattamento e il cui mancato compimento preclude la pronuncia della sentenza di proscioglimento per esito positivo della prova ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 5910 del 11/01/2023, Pg, in proc. Mangano, Rv. 284247 — 01 così massimata: in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la prescrizione in ordine alla prestazione di condotte finalizzate all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato costituisce elemento autonomo ai fini dell’ammissione alla prova e del buon esito di essa, non surrogabile dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Ebbene, al di là della necessità di leggere l’art. 168-bis cod. pen. unitamente all’art. 464-bis cod. proc. pen. — che, per quel che rileva in questa sede, prende in considerazione il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato sociale, nella parte in cui fa riferimento agli impegni specifici che l’imputato assume “anche” al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, con una formulazione che lascia margini di valutazione discrezionale al giudice in ordine all’individuazione di quali tra questi strumenti scegliere “anche” ai fini della eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato — e al di là del rilievo che tanto l’una, quanto l’altra disposizione, sembrano indicare tutte le possibili voci di cui si compone il trattamento sanzionatorio, ciò che va tenuto presente è la necessità che sia al momento della elaborazione del programma di trattamento da parte dell’U.E.P.E. sia in sede di adozione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova tutte le varie, possibili, voci, devono essere tenute in considerazione e fra le stesse, oltre al I.p.u. (che è la componente necessaria), il giudice, per quel che interessa in questa sede, deve valutare e scegliere, con la discrezionalità “rigorosa” che connota questo vaglio, quelle che rendono efficace, nei termini sopradescritti, il trattamento sanzionatorio.
La questione non è allora se la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato sia o no una componente essenziale della messa alla prova (ma il discorso non cambierebbe se dovesse riguardare, da un lato, l’attività di volontariato sociale, o le prescrizioni relative alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare locali, che sono tutte egualmente previste dal medesimo art. 168-bis, comma secondo, cod. pen., o, dall’altro, le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici assunti dall’imputato, come prevede l’art. 464-bis cod. proc. pen.): ciò che rileva è che, nell’emettere l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, quando recepisce, e quindi “valida” il programma trattamentale elaborato dall’U.E.P.E. con il consenso della parte, è tenuto a valutare, in base alle le possibili voci di cui il programma si può comporre, se esso irroga un trattamento sanzionatorio efficace e laddove non sia così, ad intervenire sullo stesso, modificandolo o integrandolo con le voci, idonee, elencate agli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen. – sulle quali è sempre necessario acquisire il consenso della parte, trattandosi di un istituto fondato proprio sul consenso, che va espresso su tutte le voci di cui si compone il programma -, così da rendere la messa alla prova proporzionata all’autore e al fatto, al pari di qualunque trattamento sanzionatorio, alternativo al processo e alla pena, e tale da conseguire quelle finalità rieducative, risocializzanti, specialpreventive, sopradescritte, che lo connotano.
Alla luce di queste considerazioni, deve pertanto affermarsi che l’omesso vaglio, da parte del giudice, di una o più voci trattamentali, ulteriori rispetto al lavoro di pubblica utilità, di cui si compone, ai sensi degli artt. 168-bis, commi secondo e terzo, cod. pen. e 464-bis, comma 4, cod. proc. pen., la messa alla prova, laddove esse siano possibili e praticabili, integra violazione di legge, per omessa valutazione della idoneità del programma di trattamento presentato, nel caso in cui, ferma restando la discrezionalità riconosciuta al giudice nel non prescriverle o nel decidere se e quali contenuti darvi, la sanzione trattamentale da irrogare risulti non effettiva o non proporzionata all’autore e al fatto e non consegua le finalità rieducative, risocializzanti e specialpreventive che la connotano.
Per converso, la scelta di una voce piuttosto che di un’altra, o le modalità delle prescrizioni irrogate, come anche l’omessa previsione di una voce trattamentale che sia stata ritenuta inidonea o inapplicabile, o, ancora, la quantità e la qualità degli obblighi e delle prescrizioni imposte – per citarne alcune – sono tutte questioni afferenti al merito e, dunque, insindacabili in questa sede, in linea con quanto affermato dalla più volte citata Sez. Unite, Rigacci, secondo cui: «…non possono essere dedotte questioni rilevanti che attengono al merito, come ad esempio la quantità e la qualità degli obblighi e delle prescrizioni imposte, nonché i termini della loro esecuzione ovvero la congruità rispetto al fatto commesso e alle finalità rieducative che giustificano il provvedimento stesso..».
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 5788 del 2026
