Casi di ricorso per cassazione
Dispositivo dell’art. 606, comma 1 lett. e) Codice di procedura penale
Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:
…
e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
Si osserva che sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, la condizione della specifica indicazione degli “altri atti del processo”, con riferimento ai quali, l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384 – 01; Cass., Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 – 01).
Corte di Cassazione Sez. IV Penale, sentenza n. 9235 del 10/03/2026
