Pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva
Dispositivo dell’art. 459, comma 1 bis e comma 1 ter, Codice di procedura penale
1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l’articolo 133 ter del Codice Penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell’ente.
1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche senza formulare l’atto di opposizione. Con l’istanza, l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto.
Orbene, il d.gs. n. 150 del 2022, in attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 7, lett. e), della legge delega (legge 27 novembre 2021, n. 134), ha previsto che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981, tramite una duplice procedura.
Oltre a modificare il comma 1 bis dell’art. 459 cod. proc. pen. è stato inserito nell’articolo in oggetto il comma 1 ter, successivamente modificato dall’art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. n. 31 del 2024 (in vigore dal 4 aprile 2024).
Per quanto di rilievo in questa sede, il comma 1 bis prevede ora che (entro gli stessi limiti) la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981, se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al Pubblico Ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell’ente. La richiesta dell’indagato (in ipotesi sollecitata da interlocuzioni con il Pubblico Ministero) mira a soddisfare il criterio sancito dal legislatore delegato circa la necessaria non opposizione del «condannato».
In tal modo si è inteso coordinare le peculiarità del procedimento per decreto penale, a contraddittorio eventuale e differito, con le esigenze della pena sostitutiva oltre che con quelle deflattive nell’ottica di evitare opposizioni solo finalizzate alla sostituzione con il lavoro di pubblica utilità.
L’ultimo periodo del comma 1 bis dell’art. 459 cod. proc. pen. riguarda quindi il caso in cui l’indagato sia a conoscenza del procedimento a suo carico e abbia interesse ad attivarsi presso il Pubblico Ministero per giungere a un decreto penale di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui fornisce egli stesso gli elementi e la documentazione necessari con la serietà dell’avallo dell’ufficio di esecuzione penale esterna. In tal modo, la richiesta dell’indagato assolve il requisito della non opposizione e la documentazione prodotta tramite
l’ufficio di esecuzione penale esterna delinea i contenuti del lavoro di pubblica utilità da sottoporre alla delibazione del giudice.
Il legislatore delegato, come emerge anche dalla relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022, preso atto delle esigenze pratiche di celerità della procedura e della non frequente attivazione dell’indagato prima dell’esercizio dell’azione penale, con il comma 1 ter ha previsto un procedimento volto a consentire la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità anche dopo l’adozione del decreto penale di condanna.
Trattasi sempre di procedimento volto a coordinare le peculiarità del procedimento per decreto penale con le esigenze della pena sostitutiva nella già evidenziata ottica deflattiva.
Più nello specifico, ai sensi del comma 1 ter dell’art. 459 cod. proc. pen., come inserito dal d.lgs. n. 150 del 2022, quando è stato emesso decreto penale di condanna a «pena pecuniaria sostitutiva» di una «pena detentiva», l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere «la sostituzione della pena detentiva» con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56 bis l. n. 689 del 1981, «senza formulare l’atto di opposizione». Con l’istanza, l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui al citato art. 56 bis, comma 1, e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, «il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la «sostituzione della pena detentiva» con il lavoro di pubblica utilità. L’ultimo periodo del comma in considerazione dispone infine che, «in difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato».
Come già innanzi anticipato, trattasi di uno schema ispirato a quello prospettato, in via d’interpretazione costituzionalmente orientata, da Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin, «per semplificare e accelerare la procedura di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo» (cfr. relazione illustrativa, cit.).
Lo schema del più volte citato comma 1 ter è altresì coerente con quello introdotto dalla stessa riforma con l’art. 545 bis cod. proc. pen., basato sul modello del c.d. sentencing di matrice anglosassone, nella specie strutturato come procedimento plurifasico finalizzato all’accertamento dei presupposti per la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità. Il riferimento alla coerenza con l’istituto di cui all’art. 545 bis cod. proc. pen. si legge anche nella citata relazione illustrativa alla c.d. «Riforma Cartabia» e si estende anche al similare procedimento previsto nel giudizio d’appello dall’art. 1 bis inserto dal d.lgs. n. 31 del 2024 nell’art. 598 bis cod. proc. pen. (a sua volta introdotto nel codice di rito dall’art. 34, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 150 del 2022).
Il comma 1 ter dell’art. 459 cod. proc. pen. è stato modificato, a decorrere dal 4 aprile 2024, dall’art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. n. 31 del 2024. Oltre all’aggiunta della congiunzione «anche» prima dell’inciso «senza formulare l’atto di opposizione», è stato sostituito l’ultimo periodo. In difetto dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica è difatti ora previsto che: «Il giudice respinge la richiesta e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto».
Trattasi di intervento correttivo operato nel quadro di un ampliamento delle garanzie processuali e di semplificazione dell’applicazione della disposizione, tale da consentire un raccordo effettivo tra la scelta compiuta dall’imputato e lo sviluppo del procedimento. Come anche osservato in dottrina, prevedendo la compatibilità tra istanza di sostituzione e opposizione al decreto penale, si è inteso offrire la possibilità all’imputato di chiedere la sostituzione senza opposizione ovvero con opposizione al decreto penale, sempre tempestiva ma non necessariamente contestuale all’istanza. Facendo così salvi, nell’ipotesi di ritenuta insussistenza dei presupposti per la sostituzione, i benefici propri del decreto penale (anche in termini di riduzione dei pena), in caso di assenza di opposizione, ovvero, per l’ipotesi di proposta opposizione, la possibilità di accedere a un giudizio di cognizione ma con il rischio di una condanna a una pena più elevata in ragione dell’assenza della riduzione per il rito.
In definitiva, l’attuale formulazione dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., introduce una fattispecie a formazione progressiva, con procedimento volto alla verifica della sussistenza dei presupposti per la sostituzione eventualmente bifasico, secondo il seguente schema.
Previa richiesta del Pubblico Ministero, sussistendone i presupposti, è emesso il decreto penale di condanna a «pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva» (a). All’esito della sua notificazione segue (l’eventuale) richiesta dell’«imputato» (presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale) di sostituzione della «pena detentiva» con il lavoro di pubblica utilità, da effettuarsi nel termine dell’opposizione ma anche senza formulazione di essa (b). Su richiesta dell’imputato segue l’eventuale fase preordinata al deposito, entro un termine di sessanta giorni, della dichiarazione di disponibilità e del programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna (b.1). A seconda della sussistenza o insussistenza dei presupposti per la sostituzione seguiranno, rispettivamente: la sostituzione della «pena detentiva» con il lavoro di pubblica utilità (c) ovvero il rigetto della richiesta e la declaratoria di esecutività del decreto penale laddove non vi sia stata opposizione al decreto stesso, proposta tempestivamente rispetto alla notifica del decreto penale e congiuntamente o successivamente all’istanza di sostituzione (d).
Rileva evidenziare che, secondo il detto schema, la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità (di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981), ovviamente, opera sulla «pena detentiva» che, nella prima fase della fattispecie a formazione progressiva in esame, è stata oggetto di sostituzione con «pena pecuniaria».
Orbene, premesse le ragioni sistematiche e di matrice costituzionale sottese all’applicabilità dell’art. 459, comma 1 ter, cod. pen. anche con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, all’operatività dell’evidenziato schema su cui si fonda la fattispecie a formazione progressiva in esame non osta il principio della non concorrente operatività delle due sostituzioni (da pena detentiva in pena pecuniaria sostitutiva e da quest’ultima in lavoro di pubblica utilità sostitutivo).
Invero, anche in questo caso, il lavoro di pubblica utilità sostituirà la pena detentiva (rectius: la componente detentiva della pena) che, nella prima fase della fattispecie a formazione progressiva, era stata sostituita con la pena pecuniaria, oltre che, ovviamente, la componente ab origine pecuniaria della pena inflitta.
L’opposta interpretazione contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., in forza delle medesime ragioni già più volte evidenziate, e sostanzialmente implicherebbe la negazione della stessa applicabilità dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. a ogni decreto penale emesso con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 186 cod. strada nonostante la richiesta sostituzione ai sensi del comma 9 bis dello stesso articolo (come anche a quelle previste dall’art. 187 del medesimo articolo).
Rileva difatti evidenziare la circostanza per cui o il decreto penale nasce ab origine con la pena sostituita ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada, come esplicitamente previsto dallo stesso comma 9 bis, oppure, potendosi con il decreto penale irrogare solo una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di una pena detentiva, ed essendo prevista per la fattispecie in esame una pena congiunta (detentiva e pecuniaria), dovrà trattarsi necessariamente di un decreto penale con pena la cui componente detentiva dovrà essere stata sostituita ab origine in pena pecuniaria. Sicché, una diversa lettura dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. con riferimento al lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, finirebbe per negare la stessa operatività del relativo schema procedimentale a un decreto penale emesso per fattispecie di cui all’art. 186 cod. strada nonostante l’istanza di sostituzione (ovvero per quelle di cui al successivo art. 187).
Ne conseguirebbe il pregiudizio delle stesse finalità sottese al più volte citato comma 1 ter, anche in termini deflattivi, quale esito di una lettura difficilmente in linea con gli artt. 3 e 24 Cost.
L’imputato destinatario di decreto penale per la fattispecie in oggetto al fine di ottenere l’eventuale sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui al citato comma 9 bis, diversamente dall’imputato destinatario di un decreto penale a pena già sostituita ab origine con i detti lavori (ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada), irragionevolmente sarà dunque costretto a proporre sempre e comunque opposizione al decreto penale, anche qualora non intendesse sindacare la ritenuta responsabilità penale, così perdendo anche i benefici sanzionatori del rito alternativo in oggetto (e con sacrificio delle esigenze deflattive). Ciò peraltro, come detto, in assenza di ragioni oggettive a giustificazione del diverso trattamento invece serbato per l’imputato della medesima fattispecie che sia stato destinatario, ab origine, di un decreto penale a pena già sostituita con il lavoro di pubblica utilità, come previsto dal comma 9 bis dell’art. 186 cod. strada.
Sicché, deve accedersi alla seguente lettura sistematica, rispetto all’art. 186 cod. strada (ma anche al successivo art. 187), oltre che costituzionalmente orientata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost, dello schema procedimentale caratterizzante la fattispecie a formazione progressiva di cui all’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. Per essa: il G.i.p. che ha emesso il decreto penale, previa rituale istanza e sussistendone i presupposti, sostituisce la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, senza che a ciò osti la prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva della pena.
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 9225 del 2026
