Gli “screenshots” di messaggi “whatsapp” sono mezzi di prova?
La giurisprudenza della Corte di legittimità ha già affermato come, in tema di mezzi di prova, l’acquisizione di “screenshots” di messaggi “whatsapp” forniti agli inquirenti da uno dei conversanti (nella specie, la persona offesa) non richiede un provvedimento giudiziale, perché documenta una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv. 287746), né l’acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, quando la valutazione della credibilità della persona offesa e dell’attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie sia stata positivamente risolta (Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, M. Rv. 282771-01).
Quanto al primo tema, va qui rilevato come la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 ha, per vero, affermato come i messaggi di posta elettronica, i messaggi “whatsapp” e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservino natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall’art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico“; il rilievo, tuttavia, che di siffatta corrispondenza abbia disposto, mettendola a disposizione degli inquirenti, la parte stessa delle predette conversazioni, esclude profili di violazione della segretezza della corrispondenza, poiché la tutela dell’art. 15 Cost. riguarda le ingerenze esterne, non la disponibilità da parte dei partecipanti.
Così come la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce – sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali – prova documentale secondo la disciplina dell’art. 234 cod. proc. Pen. (Cass., Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466-01), in quanto memorizzazione di un fatto storico, allo stesso modo la produzione, da parte del partecipante, della documentazione di comunicazioni telematiche (es. chat WhatsApp) non involge le garanzie dell’art. 254 cod. proc. pen., poiché non vi è ingerenza di terzi.
In tema di mezzi di prova, sono affetti da inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, i messaggi “WhatsApp” acquisiti, in violazione dell’art. 254 cod. proc. pen., mediante “screenshots” eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero (Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, Di Francesco, Rv. 2E37039).
Corte di Cassazione Sez. V Penale, sentenza n. 6024 del 3/02/2026.
