Revoca del provvedimento con messa alla prova
Commissione di un nuovo delitto durante il periodo di prova
I presupposti della revoca del provvedimento con messa alla prova per la commissione di un nuovo delitto durante il periodo di prova trovano fondamento nella norma dell’art. 168 quater cod. pen.
La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
Infatti, per espressa previsione legislativa, costituisce causa di revoca ex art. 168-quater, comma primo, n. 2), cod. pen. la commissione da parte del soggetto ammesso, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, dovendo, pertanto, escludersi che acquisiscano automatico rilievo reati temporalmente esclusi dal perimetro di svolgimento del programma di trattamento.
La giurisprudenza della Corte di legittimità ha in proposito chiarito che, ai fini della revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il periodo durante il quale deve essere commesso dall’imputato un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa indole ha inizio solo con l’emissione dell’ordinanza di sospensione ai sensi dell’art. 464-quater cod. proc. pen., e non con la presentazione della richiesta da parte dell’interessato o col provvedimento che, recependo l’istanza, rimette all’ufficio incaricato la elaborazione del programma di trattamento (Cass., Sez. 5, n. 43645 del 14/07/2017, Dudda, Rv. 270927 – 01) e ha escluso la possibilità di disporre la revoca della sospensione se il reato pregiudicante viene commesso dopo il termine del periodo di prova anche se prima del decorso del termine di sospensione e, comunque, dell’udienza di cui all’art. 464-septies cod. proc. pen. sebbene il giudice, con adeguata motivazione, può ricavare dalla ricaduta nel reato elementi negativi di valutazione idonei a compromettere la corretta esecuzione della prova (Sez. 5, n. 13315 del 27/02/2020, Cannizzo, Rv. 279074 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 2 sentenza n. 6116 del 2026
