La guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti è disciplinata dall’art. 187 Codice della Strada, che al primo comma stabilisce:
“Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186 bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186 bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186 bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224 ter“.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187, C.d.S., non è sufficiente la positività alla sostanza, come avviene nel caso di guida in stato di ebbrezza, ma è necessario che sia riscontrato anche uno stato di alterazione psico-fisica, derivante dall’assunzione di droga (cfr. Cass., Sez. 4, n. 41376 del 18/7/2018; Cass., Sez. 4, n. 39160 del 15/5/2013), poiché il reato in esame è integrato dalla condotta di guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti (cfr. Cass., Sez. 4, n. 41796 del 11/6/2009). A differenza dell’alcool che viene velocemente assorbito dall’organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione a un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione.
In questa ottica la differenza di disciplina tra gli artt. 186 e 187 C.d.S. trova una sua giustificazione razionale (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 4, n. 41796/2009 citata).
La differente disciplina, peraltro, trova la sua ratio anche nella diversa considerazione riservata dal legislatore alla condotta di cui all’art. 187 C.d.S. rispetto alle fattispecie previste dall’art. 186 stesso codice: per la prima, infatti, non è replicato lo stesso sistema di soglie crescenti di pericolosità e di gradazione punitiva, evidentemente valutandosi in termini di maggior pericolosità e disvalore la compromissione delle facoltà psichiche e di risposta del soggetto che si è posto alla guida in condizioni alterate dalla assunzione di sostanze stupefacenti.
Quanto alla prova delle due condizioni, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito, con riferimento alla contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S., che l’alterazione richiesta per l’integrazione del reato esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (cfr. Cass., Sez. 4 n. 19035 del 14/3/2017). Tale condizione, peraltro, non deve essere necessariamente accertata attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (cfr. Cass., Sez. 4 n. 43486 del 13/6/2017, in cui la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell’analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish; Cass., Sez. 4, n. 27164 del 28/4/2015; Cass., Sez. 4, n. 6995 del 9/1/2013). (Cass. Sez. 4, n. 22268/2021).