I rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine
Ai sensi dell’art. 27, comma 3, Legge 4 maggio 1983, n. 184 si stabilisce che con l’adozione legittimante derivante dall’accertamento dello stato di abbandono e dalla dichiarazione di adottabilità cessino irreversibilmente i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine estendendo il divieto ai parenti entro il quarto grado.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 183 del 2023, ha diversamente stabilito che “sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa L. 184/1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine, realizzi il migliore interesse del minore e, per converso la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo pregiudizio. Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura ed a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità” .
Ha, inoltre, precisato che l’assolutezza del divieto riguarda il legame giuridico ma non quello affettivo che, invece, presenta il margine di flessibilità sopra evidenziato, imposto dalla ineludibile valutazione del preminente interesse del minore. E’ stato evidenziato, nella sentenza n. 183 del 2023, che l’art. 27, terzo comma, I. n. 184 del 1983 non postula un divieto assoluto di conservazione dei legami socio affettivi.
L’interpretazione adeguatrice della norma, da collocare all’interno della cornice delineata dagli artt. 2 e 30 Cost e dell’art. 8 CEDU nonché di rilevanti principi contenuti nella I. n. 184 del 1983, quali il diritto a conoscere le proprie origini ed ad essere informato del proprio status di figlio adottivo non appena sia possibile oltre che la promozione della conservazione della fratria nelle decisioni di adozione, limita l’assolutezza del divieto al solo piano giuridico formale delle relazioni parentali, in funzione della costituzione del nuovo status filiale. In relazione, invece ai legami socio affettivi, la presunzione della necessità di una soluzione di continuità ha carattere relativo e deve confrontarsi con l’interesse preminente del minore a non perdere, ove ne possa essere pregiudicato, ambiti primari della costruzione della propria identità e legami la cui continuità può accrescere lo sviluppo equilibrato della sua personalità, pur nel variegato quadro traumatico dell’abbandono.
In conclusione, si afferma che: “L’art. 27, comma 3, della L. 184/1983, riguardante gli effetti dell’adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali, esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali“.
Corte di Cassazione Civile Sez. 1 ordinanza n. 12223 del 2024
