Ignoranza dell’età della persona offesa
Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile
Costituisce ius receptum che, in tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall’art. 602-quater cod. pen. in relazione all’ignoranza inevitabile circa l’età della persona offesa è configurabile solo se l’agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne; ne consegue che non sono sufficienti, al fine di ritenere fondata la causa di non punibilità, elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l’età, provenienti dal minore o da terzi, nemmeno se contemporaneamente sussistenti (Sez.3, n. 13312 del 07/03/2023, Rv. 284321 – 01; Sez.3, n. 12475 del 18/12/2015, dep. 24/03/2016, Rv. 266484 – 01).
Si è osservato, in particolare, che l’art. 602 quater cod. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera p), della legge n. 172 del 2012, prevede che, quando i delitti contro la personalità individuale sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. Ne deriva che incombe sull’imputato l’onere di provare, non solo la non conoscenza dell’età della persona offesa, ma anche di avere fatto tutto il possibile per accertarsene, ponendo in essere comportamenti positivi ispirati ad un elevato standard di diligenza, direttamente proporzionale alla rilevanza costituzionale dell’interesse del minore ad avere un libero sviluppo psicofisico.
La punibilità dell’agente non è, dunque, esclusa se non nel caso in cui, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, egli sia stato indotto, sulla base di elementi univoci, a ritenere che il minorenne sia in realtà maggiorenne.
E non possono certamente essere ritenuti sufficienti, in tal senso, neanche se contemporaneamente sussistenti, elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici dei maggiorenni, o rassicurazioni verbali circa l’età, provenienti dal minore o da terzi. E, del resto, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 602 quater, la giurisprudenza della Corte di legittimità aveva affermato, in tema di prostituzione minorile, la sussistenza in capo all’imputato dell’onere della prova o, almeno, dell’allegazione di elementi specifici che consentano al giudice di verificare l’assunto che egli abbia agito presupponendo una realtà diversa da quella effettiva (Sez.4, n. 24820 del 28/04/2015, Rv. 263734- 01; Sez. 3, n. 949 del 07/10/2014, dep. 2015, D., Rv. 261782 – 01, secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 47 cod. pen., non è sufficiente che l’imputato affermi di non avere avuto la consapevolezza su un elemento costitutivo del reato che caratterizza il fatto tipico, ricadendo su chi invoca l’errore l’onere di provare – o almeno di allegare elementi specifici che consentano una verifica dell’assunto di aver agito presupponendo una realtà diversa da quella effettiva).
Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 16 settembre 2025, n. 30915
