La “purgazione” dell’estradizione
In tema di estradizione dall’estero, la “purgazione” dell’estradizione, che consegue al permanere dell’estradato sul territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua liberazione o al suo volontario ritorno, legittima il pieno esercizio del potere giurisdizionale dello Stato procedente, senza che assumano rilevanza gli obblighi del principio di specialità e le garanzie accordate al soggetto consegnato. In motivazione la Corte ha evidenziato che la “purgazione” dell’estradizione, secondo l’enunciazione normativa (artt. 14, lett. b), della Convenzione europea di estradizione e 721, comma 5, lett. c), cod. proc. pen.), ricorre quando l’estradato, avendone la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno (in tal senso si è espressa anche Cass., Sez. 1, n. 17159 del 13/01/2022).
La descrizione del fatto che dà luogo alla “purgazione” dell’estradizione di cui sopra rappresenta la condizione in cui lo Stato della precedente consegna è svincolato dagli obblighi del principio di specialità e può affermare la sua giurisdizione, senza che la presenza nel proprio territorio di colui che era stato estradato possa più ricollegarsi alla consegna a suo tempo eseguita.
L’avverarsi del fatto specificamente individuato dalla norma, ai fini del ripristino delle regole dell’esercizio della giurisdizione nel territorio dello Stato, viene a separare definitivamente la posizione dell’interessato dalle garanzie accordategli in sede di estradizione. La descrizione dei presupposti contenuti nella norma assicura in sé la salvaguardia degli interessi in gioco in tale materia, avendosi una precisa perimetrazione delle specifiche condizioni richieste, attraverso il chiaro richiamo alla “possibilità” di allontanarsi e alla contestuale indicazione del requisito della “liberazione” rispetto al procedimento di cui alla precedente estradizione, con l’individuazione di un ulteriore periodo di copertura dovuta al principio di specialità idoneo ad attuare agevolmente l’espatrio, avente in sé gli effetti della sottrazione alla procedibilità per il fatto di cui trattasi, fino al successivo rientro, volontario (cioè non dovuto ad altri provvedimenti coercitivi ovvero a ragioni connesse alla necessità d difendersi nel procedimento per il quale era stata chiesta e ottenuta l’estradizione), nello stesso Stato.
Il giudice che procede deve, dunque, verificare dette condizioni unicamente accertando la corrispondenza del dato fattuale a quanto descritto dalla norma, senza che vengano in rilievo profili interpretativi di un’espressione della volontà dell’interessato, di una sorta di consenso tacito, rispetto all’esercizio nei propri confronti dell’azione penale e, pertanto, della giurisdizione per il fatto commesso nel territorio dello Stato della permanenza antecedentemente all’estradizione.
Corte di Cassazione Sez. II sentenza n. 27180 del 2025
