Prostituzione
La nozione di “prostituzione”, che compare sia nella legislazione speciale (in particolare nell’art.3 della I. 20 febbraio 1958, n. 75) sia nelle previsioni codicistiche (in particolare nell’art. 600 bis c.p. a proposito della prostituzione minorile), non è, come noto, esplicitata da tali norme, avendo evidentemente il legislatore inteso fare affidamento sul significato di tale parola tradizionalmente accolto dal linguaggio comune. Dal canto suo, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente fatto rientrare nella nozione di prostituzione qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, finalizzata a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione (ex plurimis, in tal senso, Sez. 3, n. 15158 del 21/03/2006, P.M. in proc. Terrazzi, Rv. 233929; Sez. 3, n. 737 del 03/06/2004 e Sez. 3, n. 534 del 22/04/2004), essendosi evidenziato, infatti, che la componente lesiva della dignità della Prostituta (che, evidentemente, ha indotto il legislatore a sanzionare penalmente, i fatti agevolativi o di sfruttamento di una tale attività) consiste nella messa a disposizione del proprio corpo alla mercé e secondo la volontà del cliente, ovvero, in altre parole, nella funzione strumentale alla percezione di una utilità assegnata al proprio corpo dal soggetto che fornisce la prestazione sessuale (Sez. 3, n. 7608 del 20/05/1998, Mlmou, Rv. 211337).
In un tale contesto, si è, anche, specificato che l’attività sessuale quale presupposto della nozione non implica necessariamente il contatto fisico tra i soggetti della prestazione (ovvero richiedente e prostituta), potendo l’atto essere compiuto anche, dalla prostituta, su se stessa o su un terzo diverso da colui che ha richiesto, dietro pagamento, la prestazione; di qui, la conseguenza che l’attività di prostituzione ben può essere svolta “a distanza”, ovvero a fronte della presenza in due luoghi diversi del soggetto richiedente e del soggetto richiesto, come ad esempio, di prestazione richiesta ed effettuata per via telefonica (Sez. 3, n. 7368 del 18/01/2012, L. e altro, Rv. 252133) o attraverso internet (Sez. 3, n. 15158 del 21/03/2006, P.M. in proc. Terrazzi, Rv. 233929 in caso di prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza via web- chat).
Ciò che, però, resta essenziale, ed è, del resto, implicitamente presupposto dalle pronunce sin qui ricordate, è che la persona retribuita per prostituirsi abbia, appunto, a compiere (non importa, come detto, in quale luogo e verso quale destinatario) un atto sessuale, ovvero prestazioni caratterizzate, appunto, dalla messa a disposizione del proprio corpo per fini di altrui libidine (Sez. 3, n. Rv. 229350 e Rv. 228692). E’ quindi necessario, in altri termini, attesa la costante nozione di atti sessuali elaborata da questa Corte con riferimento ai reato di cui all’art. 609 bis c.p., ed incentrata sulla “corporeità sessuale”, che la persona richiesta compia atti che attingano zone erogene del corpo suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale (Sez. 3, n. 41096 del 18/10/2011, P.G. in proc. M., Rv. 251316; Sez. 3, n. 12506 del 23/02/2011, Z., Rv. 249758; Sez. 3, n. 11958 del 22/12/2010, dep. 24/03/2011, C., Rv. 249746; Sez. 4, n. 3447 del 03/10/2007, dep. 23/01/2008, P., Rv. 238739).
Tale principio è, del resto, implicitamente presupposto da quelle decisioni che hanno costantemente escluso esulare dall’area di prestazione prostitutiva il mero fatto di denudarsi dietro corrispettivo onde eccitare l’istinto sessuale salvo che, significativamente, a tale fatto non si accompagnino anche contatti corporei (cfr., con riferimento a “lap dance” eseguita da ballerine davanti a clienti cui era consentito accarezzare le stesse su fianchi, braccia e gambe, Sez. 3, n. 13039 del 12/02/2003; con riferimento a “spogliare” accompagnati da “strusciamenti”, Sez. 3, n. 37188 del 22/06/2010, S. e altri, Rv. 248559; con riferimento a spogliarelli accompagnati da contatti tattili e baci, Sez. 3, n. 11025 del 06/06/1975, Glorgetta, Rv. 131299).
Corte di Cassazione sentenza n. 33546 del 2012

