Indennità di fine rapporto erogata al coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di divorzio
Occorre prendere le mosse dall’art. 12-bis l. n. 898 del 1970, aggiunto dall’art. 16, comma 1, della l. n. 74/1987, il quale prescrive, al primo comma, che il coniuge nei cui confronti sia
stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza; il secondo comma dello stesso articolo precisa, poi, che tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
La modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto introdotta dal testo novellato dell’art. 2120 c.c. (ex art. 1 l. n. 297/1982), la quale è basata non più sull’ultima retribuzione del prestatore, ma sui compensi a questo tempo per tempo erogati e periodicamente rivalutati, consente di affermare che il trattamento in questione costituisce un compenso oramai ancorato allo sviluppo economico che ha avuto la carriera del lavoratore.
Al trattamento di fine rapporto è così comunemente riconosciuta la natura di retribuzione differita; qualificazioni in passato associate alla vecchia indennità di anzianità ― come quella di prestazione previdenziale, o di premio di fedeltà ― hanno perduto ogni attualità: la stessa giurisprudenza di legittimità è ferma, oggi, nell’annettere al trattamento di fine rapporto carattere retributivo e sinallagmatico e nel definire, appunto, lo stesso come istituto di retribuzione differita (per tutte: Cass. 8 gennaio 2016, n. 164; Cass. 14 maggio 2013, n. 11479).
In dottrina si è sottolineato come proprio questa connotazione esclusivamente retributiva del trattamento di fine rapporto possa aver indotto il legislatore all’introduzione della disciplina dell’art. 12-bis. In effetti, una volta che si individui nel trattamento di fine rapporto una retribuzione del prestatore d’opera che matura nel corso dell’esecuzione del contratto lavoro ― ma che diviene esigibile solo alla cessazione di questo ―, riesce difficile giustificare la mancata attribuzione di una quota di tale retribuzione al coniuge che abbia diritto all’assegno di
divorzio.
Il fondamento del diritto in questione è, del resto, lo stesso che su cui poggia il riconoscimento dell’assegno divorzile: l’attribuzione patrimoniale risponde, cioè, alle medesime finalità, assistenziale e perequativo-compensativa, cui obbedisce, secondo il noto arresto di queste Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 11 luglio 2018, n. 18287), l’assegno in questione.
Secondo la detta pronuncia «la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativocompensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente»: in presenza di una condizione di squilibrio economico patrimoniale da ricondurre al sacrificio di aspettative professionali e reddituali basate sull’assunzione di un ruolo all’interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge, «occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi e dell’incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive» (sent. cit., in motivazione, par. 10).
Già i lavori parlamentari della l. n. 74/1987 attestano il concorrere, nella misura contemplata dall’art. 12-bis l. n. 898 del 1970, di una dimensione solidaristica, del tutto coerente con le richiamate finalità, assistenziale e perequativo-compensativa dell’erogazione. Si legge, infatti, nella relazione della Commissione giustizia, che assicurare al coniuge, titolare dell’assegno di mantenimento, una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge dopo la sentenza di divorzio pare «adeguato al rispetto della solidarietà economica che si instaura tra i coniugi durante la convivenza e rispondente alla stessa natura giuridica dell’indennità di liquidazione percepita a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro».
Per parte sua, la dottrina ha avuto modo di sottolineare come all’istituto di cui all’art. 12-bis sia riconducibile un elemento assistenziale, specificamente operante nei confronti del consorte economicamente più debole, e un elemento compensativo, ravvisabile nel collegamento tra la partecipazione all’indennità di fine rapporto e il contributo personale ed economico offerto da ognuno dei coniugi alla formazione del patrimonio di ciascuno e alla formazione del patrimonio di entrambi.
Tale contributo spiegherebbe, in particolare, l’aspettativa maturata nei confronti degli accantonamenti e delle trattenute obbligatorie operate sulla retribuzione durante il matrimonio e successivamente percepite, sotto forma di indennità di fine rapporto, dal coniuge il cui rapporto di lavoro sia venuto a cessare (tale essendo il momento in cui il relativo diritto giunge a maturazione).
E’ da aggiungere che la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla conformità della norma di cui all’art. 12-bis l. n. 898 del 1970 alla Carta fondamentale ― nella parte in cui la prima, nel fissare l’attribuzione dell’indennità in una misura percentuale fissa e rapportata anche al periodo successivo alla cessazione della convivenza, parrebbe generare un’ingiustificata parificazione di situazioni tra loro molto diverse quanto a durata della convivenza e del periodo di separazione ―, ha avuto modo di rilevare che la componente compensativa dell’assegno poggi sulla «considerazione della particolare condizione della donna, che deve assumere su di sé oneri rilevanti in ordine all’assolvimento di compiti di natura domestica e familiare in sostituzione o in aggiunta al lavoro extradomestico, e del pregiudizio che ne consegue rispetto a prospettive di autonomia economica e di affermazione professionale», cogliendosi, in ciò, «il riflesso delle crescenti difficoltà di organizzazione della vita quotidiana e familiare, dei problemi connessi agli oneri del doppio lavoro e della discriminazione di fatto della donna sul terreno professionale: onde una più appropriata considerazione dei vantaggi e delle utilità economiche che l’altro coniuge trae dall’impegno e dalle energie profuse dalla donna nella famiglia» (Corte cost. 24 gennaio 1991, n. 24, in motivazione, par. 4 del considerato in diritto).
Sulla medesima linea si è attestata la giurisprudenza di questa Corte, la quale, facendo propri i contributi della dottrina e gli approdi della Corte costituzionale, ha avuto modo di osservare come, in definitiva, la ratio dell’art. 12-bis della l. n. 898 del 1970 debba individuarsi nel «fine di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato, ovvero di realizzare la ripartizione tra i coniugi di un’entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, così soddisfacendo esigenze (non solo di natura assistenziale, evidenziate dal richiamo alla spettanza dell’assegno di divorzio, ma) anche di natura compensativa, rapportate cioè al contributo personale ed economico dato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune» (così Cass. 30 dicembre 2005, n. 28874, in motivazione, ove il richiamo a Cass. 17 dicembre 2003, n. 19309).
Questa funzione compensativa, destinata a combinarsi, nell’istituto modellato dall’art. 12-bis, con quella assistenziale, si identifica con la funzione perequativo-compensativa, di cui fa appunto parola, in tema di assegno divorzile, Cass. Sez. U. 11 luglio 2018, n. 18287: espressione ― quest’ultima ― rispondente all’esigenza di meglio descrivere l’elemento di riequilibrio verso cui è proiettata l’attribuzione patrimoniale di portata compensativa, la quale, nella logica della richiamata pronuncia, è appunto deputata a porre rimedio a quella disparità delle condizioni economico-patrimoniali che discende dalle comuni determinazioni assunte dai coniugi nella conduzione della vita familiare.
Sarebbe ben difficile dissociare le nominate funzioni ―assistenziale e perequativa-compensativa ― dell’assegno di divorzio dalle funzioni cui deve assolvere la quota dell’indennità di cui all’art. 12- bis.
E’ sufficiente guardare al disegno legislativo: questo, assegnando sic et simpliciter la quota di indennità al coniuge, non passato a nuove nozze, che sia già titolare dell’assegno di divorzio, si basa su di un chiaro presupposto: quello per cui le due attribuzioni patrimoniali sono dirette al conseguimento dei medesimi risultati. Diversamente, l’automatismo contemplato dall’art. 12-bis non avrebbe ragion d’essere e la norma avrebbe previsto un nuovo apprezzamento di merito da parte del giudice chiamato a pronunciarsi sulla spettanza dell’indennità.
Da un diverso angolo prospettico è possibile cogliere un dato ulteriore, che conferma quanto si è appena osservato. In una situazione segnata dallo squilibrio determinato dal sacrificio delle ragionevoli aspettative economiche che è alla base del riconoscimento del diritto all’assegno divorzile appare pienamente giustificato tener conto anche di quella porzione reddituale maturata nel corso del rapporto e accantonata periodicamente per divenire esigibile al momento della cessazione dello stesso, giacché essa pure integra un incremento conseguito attraverso il contributo prestato dal coniuge che ha sopportato il detto sacrificio. Ove quella retribuzione differita restasse a totale beneficio del soggetto cui è erogata, il rischio di uno sbilanciamento ingiustificato tra le posizioni patrimoniali dei coniugi si riproporrebbe proprio con riguardo all’incremento reddituale in questione, il quale è maturato in costanza del matrimonio ed è divenuto esigibile solo dopo lo scioglimento di esso. Ebbene, il legislatore pone rimedio a tale inconveniente, riconoscendo al consorte che ha diritto all’assegno di divorzio la spettanza di una quota fissa dell’indennità consistente nella nominata retribuzione differita; ed è significativo, in proposito, che tale quota incida sull’indennità totale limitatamente «agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio»: al periodo, cioè, in cui la retribuzione del soggetto tenuto al pagamento dell’assegno ha «concorso» a determinare lo squilibrio postmatrimoniale.
Quanto osservato in ordine alla funzione della quota dell’indennità si riflette sull’individuazione delle attribuzioni patrimoniali suscettibili di essere ricomprese nella fattispecie normativa.
Non sfuggirà che l’art. 12-bis menziona l’indennità di fine rapporto, onde il diritto riconosciuto non ha un oggetto perfettamente sovrapponibile al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c..
La formulazione della norma riflette la scelta del legislatore di non riservare la disciplina dell’art. 12-bis alla sola ipotesi della percezione del trattamento di cui al cit. art. 2120.
Al contempo, il fatto che l’indennità in questione sia definita attraverso lo stesso elemento predicativo che connota, sul piano lessicale, il trattamento di fine rapporto lascia intendere che la norma non si riferisca a tutte le prestazioni cui il lavoratore ha diritto in dipendenza della cessazione del contratto, ma solo a quelle che obbediscono alla logica cui risponde il trattamento di fine rapporto. Cospira al medesimo risultato la composita funzione dell’attribuzione patrimoniale, insieme assistenziale e perequativo-compensativa, dell’indennità stessa: rispetto alla finalità di porre rimedio a quello sbilanciamento delle situazioni economiche dei coniugi che è stato determinato dalla ripartizione dei ruoli all’interno della vita familiare è del tutto coerente uno strumento che operi la ridistribuzione di una parte dei redditi maturati nel corso del rapporto matrimoniale (come le quote di corrispettivo oggetto di accantonamento, divenute esigibili nel momento in cui il contratto di lavoro viene ad estinguersi): non anche ogni diversa misura priva di correlazione con la pregressa vita coniugale, e destinata a beneficiare il lavoratore nel periodo che segue lo scioglimento del vincolo.
In tal senso, questa Corte ha avuto modo di condividere il convincimento dottrinale secondo cui l’istituto di cui all’art. 12-bis l. n. 898 del 1970 si applica a tutte quelle indennità, comunque denominate, che maturano alla data di cessazione del rapporto lavorativo e che sono determinate in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro e all’entità della retribuzione corrisposta, qualificandosi come quota differita della retribuzione condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro (Cass. 17 dicembre 2003, n. 19309, cit.; cfr. pure Cass. 11 aprile 2003, n. 5720, secondo cui la quota dell’indennità di fine rapporto ha per l’appunto riguardo a quella parte della retribuzione, destinata al sostegno del nucleo durante la convivenza dei coniugi, percepita in forma differita).
Come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, al fine di stabilire se una determinata attribuzione in favore del lavoratore rientri o meno fra le indennità di fine rapporto contemplate dall’art. 12-bis, cit. non è nemmeno determinante il carattere strettamente o prevalentemente retributivo della stessa, essendo decisivo, piuttosto, il correlarsi dell’attribuzione ― fermi, ovviamente, gli altri presupposti stabiliti dalla legge ― all’incremento patrimoniale prodotto, nel corso del rapporto, dal lavoro del coniuge che si è giovato del contributo indiretto dell’altro (Cass. 30 dicembre 2005, n. 28874, cit., con cui si è ritenuto che la norma più volte citata ricomprenda le indennità di risoluzione del rapporto di agenzia, senza che rilevi la circostanza che le stesse siano parametrate all’incremento del monte-premi, agli incassi e alle provvigioni e che non abbiano carattere prevalentemente retributivo).
Il criterio sopra indicato opera come spartiacque tra ciò che il coniuge beneficiario dell’assegno di divorzio può pretendere e ciò che lo stesso non può, invece, esigere, a mente dell’art. 12-bis l. n. 898/1970.
E così, sono da ritenere incluse nella richiamata disciplina le indennità di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici che pure consistono in quote differite della retribuzione, suscettibili di esazione dopo l’estinzione del rapporto di lavoro (cfr. infatti la cit. Cass. 17 dicembre 2003, n. 19309, con riguardo all’«indennità premio di servizio» erogata, in passato, dall’INADEL) e le indennità, egualmente concepite, riferite ai rapporti di lavoro parasubordinato (cfr. la cit. Cass. 30 dicembre 2005, n. 28874).
Vi esulano, invece, le prestazioni private di natura previdenziale e assicurativa, come l’indennità di cessazione dal servizio corrisposta ai notai (Cass. 11 aprile 2003, n. 5720, cit.), l’indennità da mancato preavviso per licenziamento in tronco e l’indennità percepita a titolo di risarcimento del danno per illegittimo licenziamento, le quali hanno ad oggetto il ristoro di un danno le cui conseguenze si sviluppano de futuro, mentre l’indennità di fine rapporto opera de praeterito, rappresentando parte della retribuzione dovuta al lavoratore (così, ancora, Cass. 17 dicembre 2003, n. 19309, cit., in motivazione: la sentenza pare evocare sul punto un arresto della giurisprudenza di merito riferita al risarcimento del danno percepito dal lavoratore per l’illegittimo licenziamento).
E’ evidentemente estranea all’indicata nozione di indennità di fine rapporto anche l’indennità di incentivo all’esodo.
Come è stato condivisibilmente osservato (Cass. 17 aprile 1997, n. 3294, cit., in motivazione), tale indennità non opera quale retribuzione differita, sicché è da escludere la conseguente necessità di farne partecipe il coniuge che di tale retribuzione ha già fruito sotto forma di assegno divorzile. In effetti, tale indennità non si raccorda ad entità economiche maturate nel corso del rapporto di lavoro, onde non trova fondamento giustificativo l’apprensione di una quota di essa da parte del coniuge che ha diritto alla percezione dell’assegno di divorzio: l’esigenza di assicurare, in chiave assistenziale e perequativo-compensativa, una ripartizione dei redditi maturati nel corso del matrimonio qui non ricorre, proprio in quanto non si è in presenza di proventi accantonati nel corso della vita coniugale e divenuti esigibili al cessare del rapporto lavorativo; si è piuttosto al cospetto di un’attribuzione patrimoniale discendente da un sopravvenuto accordo con cui si remunera il coniuge lavoratore per il prestato consenso all’anticipato scioglimento del rapporto di lavoro.
Ne deriva che:
«La quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12-bis della l. n. 898 del 1970 n. 898, introdotto dall’art. 16 l. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dall’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro».
Corte di Cassazione sentenza n. 6229, del 07/03/2024
