La valutazione dell’attendibilità della persona offesa dal reato
La corte di merito valuta la credibilità oggettiva e soggettiva della persona offesa anche in base ai riscontri costituiti dalle dichiarazioni degli atri testi nel giudizio, documenti, relazioni e perizie e qualsiasi altra fonte di prova.
Ne deriva che la valutazione dell’attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. Il sindacato di legittimità è sempre limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile, sicché, per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento del giudice del merito.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, ribadito anche da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214, la testimonianza della persona offesa, che ha l’obbligo di dire la verità a differenza dell’imputato, può essere assunta anche da sola come fonte di prova se sia sottoposta alla verifica della credibilità oggettiva e soggettiva; tale verifica è più penetrante e rigorosa rispetto a quella a cui sono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone che sia non interessato alla vicenda processuale.
Può essere opportuno procedere al riscontro delle dichiarazioni della persona offesa con altri elementi solo se la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato.
Alle dichiarazioni della persona offesa non sono però applicabili i criteri di giudizio ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc, pen.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 dicembre 2020 – 4 febbraio 2021; n. 4424
