Lavoro di Pubblica Utilità. Aspetti sostanziali

lavoro di pubblica utilitàIl Lavoro di Pubblica Utilità  è disciplinato dal Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 n. 13024 che pertanto ne determina le modalità esecutive e di svolgimento.

Il lavoro di pubblica utilità consiste nell’esecuzione di una sanzione penale attraverso una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, a norma dell’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n° 274.

Più specificatamente il lavoro di pubblica utilità può avere ad oggetto prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari; prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche; prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali; prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Il lavoro di pubblica utilità è svolto sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell’ ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, Enti o Organizzazioni.

Nelle convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni.

Modalità di svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità

Con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l’amministrazione, l’ente o l’organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta.

Terminata l’esecuzione della pena, i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato, redigono una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro di pubblica utilità svolto dal condannato.

L’esito positivo del lavoro di pubblica utilità comporta l’estinzione del reato. In caso di trasgressione degli obblighi imposti con il lavoro di pubblica utilità il Giudice ne dispone la revoca.

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