Legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria
Il legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria concerne, in particolare, il rispetto dei necessari requisiti della verità oggettiva della notizia (nella peculiare configurazione che questo limite trova nell’ambito della cronaca giudiziaria), della continenza delle forme e dell’interesse pubblico alla conoscenza della notizia (che ne giustifica la diffusione).
Ne consegue che una condotta oggettivamente diffamatoria può essere giustificata se, essa stessa, espressione di altro parallelo diritto, di pari rango costituzionale, quale, nello specifico, il diritto di cronaca giornalistica, espressione della libertà di pensiero e di stampa riconosciute dall’art. 21 Cost., diritto pubblico soggettivo che si sostanzia nel potere – dovere conferito al giornalista di portare a conoscenza dell’opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata (Sez. 5, n. 4492 del 12/01/1982, Rv. 153477).
L’esercizio del diritto di cronaca, tuttavia, può giustificare un’oggettiva lesione della personale reputazione di un individuo, solo se la rappresentazione offerta risponda ad un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati (tale da legittimare la compressione dei simmetrici diritti della persona incisi dalla divulgazione dei fatti) ed offra una descrizione della realtà coerente con la verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) e rappresentata in forma «civile» (tanto nell’esposizione dei fatti, quanto nella loro valutazione). In altri termini, essendo il giornalista un semplice intermediario tra il fatto e l’opinione pubblica, la divulgazione della notizia lesiva deve essere giustificata da un oggettivo interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti e resa con l’adozione di modalità espressive adeguate allo scopo informativo (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 690 del 2010; Cass. civ. n. 22190 del 2009; Cass. civ. n. 17172 del 2007).
Entro questi limiti, il bilanciamento tra l’interesse individuale alla tutela di diritti della personalità quali l’onore, la reputazione e la riservatezza, e quello, costituzionalmente protetto, alla libera manifestazione del pensiero deve risolversi in favore di quest’ultimo, avuto riguardo al prevalente diritto dell’opinione pubblica ad essere informata ed a formarsi un convincimento in ordine a vicende di rilevante interesse collettivo.
Ciò considerato, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, il criterio della verità si risolve nella necessaria coerenza della notizia divulgata rispetto al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria (Sez. 5, n. 13782 del 29/01/2020, Rv. 278990), non solo sotto il profilo della mera correttezza formale dell’esposizione (Cass. civ., n. 8065, del 31/03/2007, Rv. 598568), ma anche sotto quello, sostanziale, della complessiva rappresentazione dell’intero contesto investigativo, che deve essere condotta, costantemente, nel rispetto della necessaria presunzione di non colpevolezza. Tanto più nella delicata fase delle indagini preliminari, dove – proprio in ragione della fluidità e dell’ontologica incertezza del contenuto delle investigazioni – è doveroso un racconto asettico, senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo consentito al giornalista aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell’ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale di innocenza dell’imputato (ed a fortiori dell’indagato) sino alla sentenza definitiva (Sez. 5, n. 3674 del 27/10/2010, dep. 2011, Rv. 249699; Sez. 5, n. 4158 del 18/09/2014, dep. 2015, Rv. 262169).
Se, infatti, il cronista non è certamente tenuto a verificare la fondatezza dell’accusa (dovendo, piuttosto, controllarne rigorosamente i termini di formulazione), parimenti non può indulgere ad alcuna preconcetta opzione di responsabilità, rendendo una ricostruzione in chiave colpevolista. Cosicché, se, di certo, non gli si può impedire di avere, al riguardo, un’opinione da manifestare, non gli è però consentito rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente allo stato: null’altro che un mero progetto di accusa attorno ad ipotesi d’illecito e di penale responsabilità, tutte però da verificare.
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza 22 maggio 2025, n. 19102
