Messa alla prova minori. Excursus storico
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni)
La sospensione del processo con messa alla prova, di cui agli artt. 28 e 29 delle disposizioni sul processo penale minorile, costituisce un istituto del tutto nuovo nel nostro ordinamento, in quanto, pur aggiungendosi ad altre analoghe ipotesi già esistenti, è caratterizzato dal fatto di inserirsi, in via incidentale, in una fase (udienza preliminare o dibattimento) antecedente la pronuncia sulla regiudicanda e di poter dar luogo, in caso di esito positivo della prova, ad una sentenza pienamente liberatoria.
Questi peculiari aspetti dell’istituto in esame sottolineano il rilievo che esso assume nell’ambito del processo penale minorile, evidenziandone la stretta aderenza alla essenziale finalità di recupero del minore deviante, mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale (anche attraverso l’attenuazione dell’offensività del processo), cui la giustizia minorile – come più volte la Corte Costituzionale ha affermato (cfr. sentenze nn. 125 del 1992, 206 del 1987 e 222 del 1983) – deve essere improntata, in ossequio al principio della tutela dei minori di cui all’art. 31 della Costituzione.
Tali esigenze erano, del resto, ben presenti al legislatore delegante, il quale, nel dettare l’art. 3 della legge n. 81 del 1987, aveva prescritto, nella prima parte, che la disciplina del processo minorile dovesse rispettare i principi generali del nuovo processo penale, ma “con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione“; e poi, nella direttiva di cui alla lettera e), da cui specificamente trae origine l’istituto in esame, aveva stabilito il “dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l’aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell’apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti“; la “facoltà del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti”; nonché la “sospensione in tal caso del corso della prescrizione“.
La messa alla prova, in conclusione, costituisce, nell’ambito degli istituti di favore tipici del processo penale a carico dei minorenni, uno strumento particolarmente qualificante, rispondendo, forse più di ogni altro, alle indicate finalità della giustizia minorile.
In coerenza con le menzionate caratteristiche ed in linea con le citate direttive della delega, il legislatore non ha condizionato il provvedimento de quo alla prestazione del consenso da parte del minore (né del pubblico ministero), ma ha rimesso al giudice la decisione circa l’opportunità di sospendere il processo al fine di valutare la personalità del minorenne all’esito della prova, prescrivendo soltanto che tale decisione sia adottata “sentite le parti“.
D’altro canto, il comma 3 dell’art. 28 in esame prevede che “contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore“. Pertanto (a prescindere dall’indubbio “peso” che – in considerazione della natura e delle modalità di attuazione della misura – deve in concreto assegnarsi al parere del minore in ordine all’adozione del provvedimento), all’imputato è attribuito dalla norma ora citata un mezzo di impugnazione con riguardo a tutti i possibili vizi di legittimità o di motivazione dell’ordinanza che dispone la misura: tra i quali rientra anche il profilo attinente alla sussistenza di un presupposto concettuale essenziale del provvedimento (come unanimemente ritengono la dottrina e la giurisprudenza), connesso ad esigenze di garanzia dell’imputato, costituito da un giudizio di responsabilità penale che si sia formato nel giudice, in quanto altrimenti si imporrebbe il proscioglimento.
Va altresì aggiunto che, secondo la Corte di cassazione, sono impugnabili anche le ordinanze di diniego della misura, e ciò sia in base alla lettera della legge, sia alla ratio dell’istituto, tendente a limitare al massimo il contatto traumatico tra il minore e il processo penale.
CORTE COSTITUZIONALE sentenza n. 125 del 5-14 aprile 1995
