Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

infondatezza della notizia di reato La colpevolezza Furti minori procedura penale minorile Fase delle indagini preliminari Principio di presunzione di innocenza Domini Principio di determinatezza edifici in stato di abbandono Invasione La moglie adultera Offesa Pene per la diffamazione Conoscenza Diffusione del proprio Surrogazione di Deroghe al bilanciamento delle circostanze Il reato di plagio Verbale di conciliazione giudiziale Diversa qualificazione del fatto OPG Sanzione accessoria della revoca della patente del custode Pignorabilità dei redditi da lavoro Avviso orale rafforzato Gravita della diffamazione Reddito di inclusione Abuso di ufficio Cognome del figlio Modifica dell’originaria imputazione Messa alla prova nell’ipotesi in cui si proceda per reati connessi Responsabilità civile dei magistrati Risarcimento del danno Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale Esercizio del commercio in aree di valore culturale Codice dei beni culturali Limiti al diritto di manifestare liberamente La libertà di manifestazione del pensiero La tutela dei beni culturali Prostituzione volontaria Immobili ed aree di notevole interesse pubblico Reddito di cittadinanza Diffamazione a mezzo stampa giudizio abbreviato e immediato Controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni Libertà e la segretezza della corrispondenza violenza sessuale di gruppoRichiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

Dispositivo dell’art. 408 Codice di procedura penale

1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione.

3. Nell’avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. La persona offesa è altresì informata della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all’art. 624 bis del codice penale, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.

L’art. 408 c.p.p. non prevede che, in caso di decesso della persona offesa dal reato o del querelante non ancora costituiti parte civile, il decreto di citazione a giudizio sia notificato agli eredi.

La mancata previsione di tale obbligo potrebbe impedire a questi soggetti di essere tempestivamente informati della data fissata per il dibattimento (le cui formalità d’apertura segnano il momento preclusivo per la costituzione in giudizio della parte civile) e, quindi, comprometterebbe la facoltà, che ad essi è espressamente riconosciuta (art. 22 c.p.p.), di intervenire nel processo penale per far valere nei confronti dell’autore del reato il diritto al risarcimento dei danni subiti in dipendenza dell’illecito?

In conseguenza di ciò, essi potrebbero agire per la tutela dei loro diritti soltanto in un separato giudizio civile, nel quale, peraltro, a causa dei principi in materia di efficacia riflessa del giudicato penale (artt. 25, 27 e 28 c.p.p.), l’accertamento dei fatti e della responsabilità e la stessa proponibilità dell’azione sarebbero variamente condizionati dalle risultanze del processo penale. 

La Corte Costituzionale ha già chiarito con la sentenza n. 206 del 1971, che la citazione a giudizio mira ad assicurare la partecipazione, al processo penale, di soggetti che siano in grado di fornire un contributo all’accertamento della verità dei fatti e al convincimento del giudice, quali sono, appunto, l’offeso dal reato, il querelante o il denunziante, laddove il semplice danneggiato lamenta il pregiudizio che ha sofferto e ne chiede il ristoro al di fuori della dialettica del processo. Si comprende quindi perché la norma non estenda l’obbligo della notifica del decreto di citazione a giudizio agli eredi della persona offesa dal reato e del querelante. Detti soggetti sono infatti meri titolari di pretese risarcitorie e, pertanto, non possono, salvo che si siano costituiti parte civile, non essere considerati estranei al processo penale, il cui oggetto specifico consiste nell’accertamento del reato.

Tale sistema, che risponde pienamente alle esigenze di concentrazione e di speditezza del processo penale (le quali rischierebbero di essere gravemente compromesse dalla spesso difficile ricerca individuale di tutti i possibili eredi) e al carattere di preminenza, che la giurisdizione penale riveste rispetto a quella civile (sent. n. 190 del 1971), non può dirsi in contrasto con i precetti costituzionali sanciti nei primi due commi dell’art. 24 Cost., i quali non vietano che il legislatore ordinario possa variamente disciplinare il diritto di difesa in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento e dei superiori interessi di giustizia, purché il suo esercizio sia garantito in modo effettivo ed adeguato alle circostanze (sent. n. 255 del 1974).

Invero, proprio in considerazione di siffatte esigenze, la Corte, con la sentenza n. 55 del 1971, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 28 c.p.p. nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l’accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che sono rimasti ad esso estranei perché non posti in grado di intervenirvi. Tale orientamento è stato successivamente ribadito con la sentenza n. 99 del 1973, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27 c.p.p. nella parte in cui prevede che nel giudizio civile o amministrativo la pronunzia penale abbia autorità di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato concesso il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto in grado di parteciparvi. Da ultimo, con la sentenza n. 165 del 1975, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 c.p.p., nella parte in cui stabilisce che la preclusione all’esercizio dell’azione civile, in dipendenza della formula assolutoria con cui si sia concluso il giudizio penale, operi anche nei confronti dei soggetti che a detto giudizio sono rimasti estranei in quanto non legittimati a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di fatto, non posti in grado di parteciparvi.

Per effetto di tali pronunce, che hanno modificato la disciplina del codice di rito in materia di efficacia riflessa del giudicato penale, al danneggiato che per qualsivoglia ragione non sia stato posto in grado di intervenire nel processo penale è ormai assicurata la possibilità di far valere i propri diritti in un separato giudizio civile senza essere condizionato da preclusioni derivanti dallo svolgimento o dall’esito di quel processo.

E ciò è sufficiente, secondo i principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, per escludere che la mancata previsione, nella norma impugnata, della notifica del decreto di citazione a giudizio anche agli eredi della persona offesa e del querelante, comporti violazione della garanzia costituzionale del diritto di difesa nel suo duplice aspetto di diritto alla tutela giurisdizionale e di diritto al contraddittorio.

CORTE COSTITUZIONALE Sentenza n. 169 del 18 giugno 1975

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