Affidamento dei figli minori
E’ noto che in materia di affidamento dei figli minori il Giudice della separazione deve attenersi al criterio fondamentale, stabilito dall’art. 155 cod. civ., dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo – nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante – i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, in quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche.
In tale prospettiva, la valutazione del Giudice di merito deve essere ispirata all’unico criterio guida rivolto all’individuazione delle migliori condizioni di crescita concretamente possibili per il minore nella situazione data (Cass., Sez. 1^, 16 luglio 1992, n. 8667; Cass., Sez. 1^, 19 aprile 2002, n. 5714).
E’ noto altresì che la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6 (come sostituto dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11), nel comma 2, dispone che il Tribunale, pronunciando lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvede in ordine alla prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa, e, ove lo ritenga utile nell’interesse dei minori, anche in relazione all’età degli stessi, può disporne l’affidamento congiunto o alternato.
Quest’ultima norma, pur essendo dettata in seno alla disciplina del divorzio, quale risulta dopo la riforma recata dalla L. n. 74 del 1987, è suscettibile di essere estesa in via analogica alla separazione (cfr. Cass., Sez. 1^, 4 maggio 1991, n. 4936): anche nel caso della separazione, pertanto, l’affidamento del figlio può avvenire secondo il modello della congiuntività (o dell’alternanza).
Ma lo stesso tenore testuale della norma pone in luce che disporre l’affidamento congiunto (o alternato), anzichè quello esclusivo, è questione rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice di merito, il quale deve avere come parametro normativo di riferimento l’interesse dei minori medesimi e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di rivalutazione in sede di legittimità.
Nel caso in esame la Corte Territoriale, nello stabilire – in riforma della sentenza di primo grado, che aveva disposto l’affidamento congiunto, ma con domiciliazione presso la madre – l’affidamento esclusivo, ha considerato, nella situazione di forte conflittualità tra i coniugi:
(a) che la madre, con la quale la figlia conviveva sin dall’epoca dai provvedimenti presidenziali, risalenti al maggio 1997, aveva provveduto adeguatamente alle esigenze materiali e morali della minore, e che questa situazione era sicuramente confacente allo sviluppo della sua personalità;
(b) che le modalità di frequentazione come determinate dal Giudice di primo grado consentivano di valorizzare in modo adeguato la figura paterna.
La Corte d’Appello ha altresì escluso che dalla relazione del servizio sociale emergessero indicazioni ostative al riguardo, in essa evidenziandosi soltanto difficoltà di ordine pratico per gli spostamenti della minore tra la nuova casa e la scuola, suscettibili comunque di essere superate con una maggiore disponibilità alla collaborazione, su tale punto, tra i genitori.
Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 20/01/2006 n. 1202
