Messa alla prova nel ricorso di legittimità

Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova nel giudizio di primo grado, qualora la stessa venga proposta, per la prima volta, con il ricorso di legittimità.

Nel fattispecie in esame l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all’art. 168-bis C.p., rigettata nel giudizio di primo grado, non veniva proposta in sede di appello, e successivamente fatta valere con il ricorso di legittimità.

Ne consegue che la mancata proposizione dell’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova nel giudizio di secondo grado comporta che la stessa venga proposta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, e, pertanto, considerata tardiva.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di riti speciali, ma con argomentazioni applicabili in via generale, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all’imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (in tal senso Cass. n. 47109 del 31/10/2019, Cass. n. 29622 del 2018, Cass. n. 44888 del 2018, Cass. n. 30983 del 2019).

Con la conseguenza per cui l’omessa deduzione della questione con il gravame è preclusiva alla proposizione, per la prima volta, della questione con il ricorso di legittimità, in applicazione del generale principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Cass. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Cass. n. 9028 del 2014).

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 19368 Anno 2020

 

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