Il concetto di “incidente stradale” nella guida in stato di ebbrezza alcolica
Il concetto di “incidente stradale” trova integrazione nell’aggravante speciale prevista dall’art.186, comma 2-bis, C.d.s. per avere l’imputato, postosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica, cagionato un incidente stradale.
L’aggravante in questione può essere perfezionata anche in presenza del ravvisato concorso causale dell’altro conducente rispetto alla causazione del sinistro, che non esclude comunque la concorrente responsabilità dell’imputato (cfr. Sez.4, n.22836 del 17 giugno 2024, Cazzolato, n.m.).
Per consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità – si è ritenuto che il concetto di “incidente stradale” richiamato, ai fini dell’integrazione dell’aggravante prevista dai comma 2-bis dell’art. 186 C.d.S., è ben più ampio di quelli d’investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente.
La previsione, infatti, non è diretta ad evitare ingorghi o rallentamenti, ma situazioni di grave pericolo, derivanti dalle inadeguate condizioni psicofisiche nelle quali l’agente si pone alla guida; infatti, quel che rende la fattispecie aggravata è il fatto che il conducente, postosi alla guida in condizioni psicofisiche alterate dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, abbia concretamente dimostrato di non essere in grado di padroneggiare il mezzo (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419-01; Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734-01); essendo altresì sufficiente, ai fini del perfezionamento dell’aggravante, la dipendenza causale dell’incidente dalla condotta alla guida del conducente (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872-01; Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Callegaro, Rv. 256209-01), rimanendo quindi escluso dall’area di applicazione della norma il solo incidente di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con lo stato di alterazione alcolica (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620-01).
Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 3 febbraio 2026, n. 6198
