Ai sensi dall’art. 34 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in materia di Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, prevede le ipotesi di particolare tenuità del fatto:
“Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonchè la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresi’ del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d’archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. Se e’ stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono”.
La giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel ritenere che la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis C.p., introdotta dal D. Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, non sia applicabile ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, poiché in essi vige la disciplina speciale prevista dall’art. 34 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, da considerarsi norma prevalente, rispetto a quella dettata dal Codice Penale.
Per altro verso, si è avuto modo di annotare come nel giudizio di legittimità dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, non può procedersi ad annullamento della sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace al fine di una valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis C.p., poiché la verifica in ordine ai presupposti per l’applicazione di tale istituto è stata già compiuta con esito negativo allorché è stata esclusa la declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto stesso, ex art. 34 D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, valutazione che implica una delibazione più ampia di quella richiesta ai sensi dell’art. 131-bis C.p.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 49169 Anno 2016