Persona “disonesta”: dove arriva il limite della continenza
L’espressione persona “disonesta” è sufficiente a superare il limite della continenza?
Invero, la forma comunicativa veicolante l’espressione diffamatoria (persona “disonesta“) supera i limiti della continenza, atteso che la persona viene definita con termini (“disonesta“) gratuitamente denigratori.
Occorre tener conto del principio secondo cui il rispetto del canone della continenza esige che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino nell’aggressione verbale del soggetto criticato. Mette conto ribadire, a tal proposito, che il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato (Sez. 5, n. 18170 del 09/03/2015, Mauro, Rv. 263460 – 01).
A tal riguardo, gioverà ricordare che, per pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità, il diritto di critica postula, quale presupposto necessario, la verità del fatto storico attribuito al diffamato, ove tale fatto sia posto – come preteso dal ricorrente – a fondamento della elaborazione critica (ex multis, soprattutto in tema di diffamazione a mezzo stampa, cfr. Sez. 5, n. 40930 del 27/9/2013, Travaglio, Rv. 257794; Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; Sez. 5, n. 34129 del 10/5/2019, Melia, Rv. 277002).
Sotto altro profilo l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 51, primo comma, cod. pen.; invero, l’esercizio del diritto di critica postula, per avere efficacia scriminante, oltre il rispetto del limite della continenza, che venga stigmatizzato un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali ovvero, al limite, ritenuto tale per errore assolutamente scusabile. Non assume invece valenza esimente la verità putativa, cioè solo supposta del fatto diffamatorio, senza previa acquisizione, attraverso le opportune verifiche e controlli, della certezza dell’effettiva sussistenza dei fatti denunciati. (Sez. 5, n. 11199 del 11/08/1998, Mattana, Rv. 212131 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 39714 del 2025
