Esclusione della prova liberatoria nel reato di diffamazione
Dispositivo dell’art. 596 Codice Penale
Il colpevole del delitto previsto dall’articolo precedente non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
Tuttavia, quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l’offensore possono, d’accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d’onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.
Quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:
1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni;
2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è [per esso] condannata dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabile la disposizione dell’articolo 595, comma 1.
Secondo l’insegnamento della Corte regolatrice, in tema di diffamazione, perché sia operante la possibilità di fornire prova liberatoria ai sensi dell’art. 596 cod. pen., non è sufficiente che, nei confronti della persona la cui reputazione è stata offesa sia pendente un procedimento penale. Invero, l’esistenza di tale procedimento, integra solo parte della condizione di fatto che abilita l’autore delle dichiarazioni offensive alla prova liberatoria, la quale si consegue solo con la piena dimostrazione della esistenza del fatto attribuito al diffamato, dimostrazione che può essere diretta, cioè acquisibile nel medesimo procedimento penale, ovvero indiretta, cioè fornita mediante la produzione della pronunzia irrevocabile di condanna (Sez. 5, n. 11018 del 30/06/1999, Denaro, Rv. 214869; Sez. 5, n. 32256 del 26/01/2015, Proia, Rv. 264503 – 01; Sez. 1, n. 40277 del 21/06/2023, Nanni, Rv. 285372 – 01, in motivazione). L’esclusione della punibilità dell’imputato si fonda non già sulla sua convinzione, eventualmente errata di accusare il diffamato di un fatto vero, ma sull’elemento oggettivo della verità del fatto, che deve essere provato e non meramente supposto. In sostanza, l’art. 596 cod. pen., per dichiarare la non punibilità dell’autore del reato, esige la prova piena della verità del fatto attribuito al diffamato.
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 4263 del 2026
