La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento si sofferma sugli elementi qualificativi del plagio in stretta correlazione con l’art. 171 della L. 633 del 1941 definendo il fatto di chi “senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, riproduce … un’opera altrui“.
Il plagio, dunque, si realizza con l’attività di riproduzione (a tal proposito si parla appropriazione), totale o parziale degli elementi creativi di un’opera altrui, così da ricalcare in modo “parassitario” quanto da altri ideato e quindi espresso in una forma determinata e identificabile.
In secondo luogo, giova osservare come, secondo le elaborazioni degli interpreti, siano stati ormai, in modo alquanto consolidato, chiariti alcuni principi, che devono guidare il giudizio di fatto di comparazione tra le opere, per giungere ad una valutazione positiva o negativa di plagio.
Anzitutto, trattandosi appunto di porre a raffronto due opere, alcune caratteri sono stati fissati per l’una come per l’altra.
L’opera plagiata, da un lato, deve presentare i caratteri della originalità creativa riconoscibile, sebbene, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’art. 1 L. 633 del 1941, non coincida con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 L. 633 del 1941, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo.
Inoltre, non si tutela l’idea in sé, ma la forma della sua espressione, ovvero della sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.
Non si parla, dunque, di plagio con riguardo all’idea su cui l’opera si fonda, non proteggendo la disciplina sul diritto d’autore l’idea in sé (ottenibile anche fortuitamente, come autonomo risultato dell’attività intellettuale di soggetti diversi e indipendenti), trovando invece esso il presupposto nell’identità di “espressione“, intesa come forma attraverso la quale si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale, meritevole di tutela allorché rivesta il carattere dell’originalità e della personalità: le idee per se stesse non ricevono protezione nel nostro ordinamento, ma è necessario che sia identico il modo in cui sono realizzate e cioè la forma esterna di rappresentazione.
Per quanto riguarda l’opera plagiaria, dall’altro lato, si ritiene che:
– perché essa sia tale deve essere priva di un cd. scarto semantico, idoneo a conferirle rispetto all’altra un proprio e diverso significato artistico, in quanto abbia dall’opera plagiata mutuato il cd. nucleo individualizzante o creativo; in sostanza, è necessario che l’autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell’opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato ed espresso in forma determinata e identificabile; al contrario, è esclusa la sussistenza del plagio, allorché la nuova opera si fondi sì sulla stessa idea ispiratrice, ma si differenzi negli elementi essenziali che ne caratterizzano la forma espressiva;
– la verifica va operata sulla base del riscontro delle difformità dalle caratteristiche essenziali, mentre non sono sufficienti originalità di mero dettaglio dell’opera plagiaria; dunque, non sussiste il plagio qualora due opere, pur avendo in comune il cd. spunto o motivo ispiratore, differiscano quanto agli ulteriori elementi caratterizzanti ed essenziali, permanendo viceversa il plagio anche quando esso sia “camuffato” (o mascherato) mediante varianti solo apparenti;
– non rileva in sé la confondibilità tra due opere, alla stregua del giudizio d’impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell’impresa, ma la riproduzione illecita di un’opera da parte dell’altra;
– il giudizio deve seguire una valutazione complessiva e sintetica, non analitica, incentrata sull’esame comparativo degli elementi essenziali delle opere da confrontare, dovendosi cioè valutare il risultato globale o l’effetto unitario;
– si tratta di giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità: il giudizio relativo ad opere d’arte, caratterizzate dall’impiego di materiali, forme, concezioni relativamente agevoli da riprodurre, viene svolto di regola mediante espletamento di una consulenza tecnica, dal giudice fatta propria; in ogni caso, la riproposizione, in sede di legittimità, delle valutazioni e degli apprezzamenti di merito è inammissibile.
Corte di Cassazione Civile Sent. Num. 2039 Anno 2018