La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la mancata prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova, quale requisito necessario ai sensi dell’art. 464 quater comma 3 C.p.P.
Nel caso di specie la prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati era stata negata a seguito dell’esistenza di tre precedenti specifici a carico dell’imputato.
La sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell’idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall’art. 133 C.p.
Ne consegue che l’impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell’imputato impedisce che quest’ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Corte di Cass., Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016). E ancora di recente è stato ribadito che, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all’adeguatezza del programma presentato dall’imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall’art. 133 C.p., in relazione non soltanto all’idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all’effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, C.p.P. (Corte di Cass., Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019).
Alla luce di quanto affermato ne consegue che, se il giudice dà conto in motivazione -come avvenuto nel caso di specie – dell’impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell’imputato, ciò basta per negare il beneficio richiesto, senza alcuna necessità che vada a valutare anche il programma presentato.
Corte di Cassazione Ord. Sez. 7 n. 17607 Anno 2022