La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il rigetto dell’istanza di sospensione del processo con messa alla prova sul presupposto dell’impossibilità di formulare, da parte del Giudice, una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati.
La fattispecie in esame concerne la non meritevolezza del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova a seguito di un giudizio negativo, formulato dal Giudice, in ordine alla futura astensione dell’imputato dalla commissione di ulteriori reati, in relazione ai precedenti penali dello stesso e alla gravità del fatto oggetto del procedimento penale.
Tale requisito, ovvero l’impossibilità di formulare, da parte del Giudice, una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati, è di per sé sufficiente ai fini del rigetto dell’istanza di sospensione del processo con messa alla prova.
Occorre rammentare come la sospensione del processo con messa alla prova sia subordinata alla duplice condizione dell’idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati: si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall’art. 133 C.p.: (Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo).
Ebbene, in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine alla capacità a delinquere dell’imputato è sufficiente ad impedire che quest’ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (sul punto Cass., Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020: “In tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell’imputato, il giudice che rigetti l’istanza di sospensione sul presupposto dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato“).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 28315 Anno 2020